Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2212/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del parere istruttorio conclusivo n. 274 del 27 maggio 2025 reso dalla CTS, e, ove occorra, del verbale della seduta della CTS dell’11 ottobre 2024 e di ogni altro verbale allo stato non conosciuto, nonché per l’accertamento dell’obbligo di concludere la procedura di valutazione d’impatto ambientale di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006, comprensiva della valutazione di incidenza ambientale di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, e per la condanna dell’Assessorato regionale a provvedere in tal senso; per quanto riguarda i motivi aggiunti, per la condanna delle Amministrazioni resistenti ex art. 30 c.p.a. e 2043 c.c. a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati.

Giustizia amministrativa202501725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato all’amministrazione regionale di concludere espressamente il procedimento amministrativo relativo all’istanza del 15 aprile 2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società proponente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, dopo avere ottenuto una precedente sentenza che aveva condannato l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente a pronunciarsi espressamente sull’istanza e a definire il procedimento entro novanta giorni, ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione. La sentenza era stata comunicata il 4 marzo 2026 e notificata il 9 marzo 2026, ma, nonostante il decorso del termine assegnato, l’Assessorato non aveva adottato alcun atto conclusivo e la Commissione Tecnica Specialistica non aveva riscontrato l’invito a pronunciarsi nuovamente. La ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese della fase di esecuzione; nei motivi aggiunti aveva inoltre formulato una domanda risarcitoria, ma la presente decisione si concentra sulla mancata esecuzione della precedente sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta della ricorrente, rilevando che l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 694 del 4 marzo 2026. Ai fini dell’esecuzione del giudicato ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario della Direzione Generale dotato della necessaria professionalità. Al commissario è stato assegnato il termine di centoventi giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, ovvero dalla notificazione su istanza di parte se anteriore, per concludere il procedimento. L’Assessorato regionale è stato condannato alla rifusione delle spese della presente fase, liquidate in 850 euro oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe per la domanda risarcitoria proposta con i motivi aggiunti; la presente decisione non sviluppa una specifica valutazione sul merito di tale domanda.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nell’epigrafe quale fondamento della domanda risarcitoria; la presente decisione non sviluppa una specifica valutazione sul merito di tale domanda.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non esegue una sentenza amministrativa che le impone di concludere espressamente un procedimento entro un termine determinato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente di un’amministrazione diversa da quella inadempiente, purché disponga, direttamente o tramite un delegato professionalmente qualificato, delle competenze necessarie per concludere il procedimento oggetto del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare al commissario ad acta un nuovo termine perentorio o comunque determinato, decorrente dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, e porre le spese della fase a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.