Cassazione Penale, Sentenza n. 1451/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità dell'ordinanza per omessa notifica al difensore di fiducia (Avv. Antonio Larussa) del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 656 c.10 c.p.p.; la notifica era stata eseguita solo nei confronti del difensore d'ufficio (Avv. Vittorio Platì). In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare per pena residua superiore a due anni e, in ragione di plurime violazioni e della pericolosità sociale, aveva rigettato le richieste di misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per nullità processuale, ritenendo che la notifica dell'avviso di udienza dovesse essere effettuata al difensore che ha assistito il condannato nella fase di merito in mancanza di diversa nomina. La notifica al difensore d'ufficio ha determinato la mancata regolare instaurazione del contraddittorio e la non esecutività dell'ordinanza; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame e corretta instaurazione del contraddittorio camerale.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 656, commi 1, 5, 6 e 10
In caso di sospensione dell'ordine di esecuzione, l'avviso/provvedimento va notificato al condannato e al difensore nominato per la fase di esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di merito; garantisce continuità della difesa tecnica
Codice di procedura penale
Prevede la designazione del difensore d'ufficio; la designazione d'ufficio non sostituisce il difensore di fiducia in mancanza di formale nomina diversa da parte dell'interessato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 2982 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278467
Conferma il principio che l'avviso di fissazione dell'udienza per istanza di misura alternativa, presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione, deve essere notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione, se non è stato nominato altro difensore
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, De Marzio, Rv. 262306
Orientamento conforme che tutela la continuità dell'assistenza tecnica tra fase di merito e fase esecutiva
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di udienza per il procedimento di sorveglianza o per istanze ex art. 656 c.p.p. deve essere fatta al difensore che ha assistito il condannato nella fase di merito, salvo espressa e valida nomina di altro difensore per la fase esecutiva
- La designazione di un difensore d'ufficio non sostituisce automaticamente il difensore di fiducia: la mancata notifica al difensore titolare determina nullità per violazione del diritto al contraddittorio
- In caso di mancata notifica al corretto difensore, la conseguenza tipica è l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo esame, affinché sia garantita la regolare instaurazione del contraddittorio camerale
- Nei procedimenti esecutivi e in quelli derivanti dall'ordine di esecuzione sospeso occorre verificare sempre la continuità dell'assistenza tecnica per evitare cesure che rendano inefficace la partecipazione difensiva
- Per evitare censure, le Procure e gli Uffici giudiziari devono notificare gli atti processuali tenendo conto della presenza di un difensore di fiducia nella fase di merito e, se necessario, acquisire o annotare qualsiasi nuova nomina difensiva per la fase esecutiva
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