Cassazione Penale, Sentenza n. 10047/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la determinazione della pena in sede di gravame: la Corte d'appello ha riconosciuto la continuazione tra reati e, nel rideterminare la pena, ha aumentato la pena per il reato satellite (capo B del procedimento n. 7106/21, art. 337 c.p.) a 8 mesi (dopo la diminuzione ex art. 89 c.p.), mentre in primo grado per lo stesso reato era stata inflitta la pena di 6 mesi. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. per reformatio in peius nella commisurazione della pena.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'aumento della pena in appello integra la proibizione della reformatio in peius quando non si sia verificato un mutamento della struttura del reato continuato (eccezione prevista dalla giurisprudenza unitaria non applicabile nel caso di specie). Poiché qui non è cambiata né la qualificazione giuridica né è divenuto più grave il reato oggetto del reclamo, è stata riconosciuta la violazione dedotta dal ricorrente. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena riferita alla continuazione con il reato di cui al capo B ex art. 337 c.p. della sentenza del 12.11.2020 del Tribunale di Roma, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Principio che vieta la reformatio in peius a carico dell'appellante; il divieto è derogabile solo nelle ipotesi tassativamente individuate dalla giurisprudenza (es. mutamento della struttura del reato continuato)
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti: il reato per cui l'imputato è stato dichiarato responsabile (uno dei capi del procedimento riunito)
art. 337 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato satellite oggetto della contestazione (capo B); è stata oggetto della rideterminazione della pena in sede d'appello
art. 89 cod. pen.
Norma richiamata dalla Corte per operare una diminuzione della pena nella determinazione complessiva (la Corte ha indicato la pena dello specifico reato satellite come diminuita ai sensi dell'art. 89 c.p.)
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014
Principio secondo cui il divieto di reformatio in peius non è violato se il giudice d'appello modifica la struttura del reato continuato (es. cambiando quale è il reato piu grave o la qualificazione giuridica), potendo così aumentare la pena per taluno dei fatti senza erogare complessivamente una pena maggiore
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) tutela l'appellante contro un peggioramento della sua posizione in sede di impugnazione: l'aumento della pena in appello è illegittimo se non si verifica una delle eccezioni previste dalla giurisprudenza.
- L'eccezione che consente un aumento in appello si applica quando la struttura del reato continuato viene effettivamente mutata (ad es. cambia la qualificazione giuridica o il reato satellite diventa il più grave). Se non c'è tale mutamento, l'aumento è vietato.
- Quando più procedimenti vengono riuniti e si riconosce la continuazione, il giudice d'appello deve rideterminare la pena con attenzione a non peggiorare la posizione dell'appellante rispetto alla decisione di primo grado, salvo le eccezioni giurisprudenziali.
- Se in appello si è verificato un incremento non giustificato della pena rispetto al primo grado, la parte interessata può ottenere l'annullamento limitato della parte della sentenza relativa alla commisurazione della pena e il rinvio per un nuovo giudizio su quella sola questione.
- In fase difensiva è opportuno contestare tempestivamente ogni aumento della pena in appello invocando sia l'art. 597 c.p.p. sia la giurisprudenza che definisce le condizioni dell'eccezione; dall'altro lato l'accusa deve motivare chiaramente eventuali variazioni strutturali nella continuazione per reggere un aumento.
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