Cassazione Penale, Sentenza n. 06084/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura cautelare adottata dal GIP per il reato di estorsione aggravata (con avvalimento del metodo mafioso) relativa a fatti avvenuti a Canosa di Puglia tra luglio e agosto 2022. La difesa ha censurato: (i) insufficienza e errata valutazione delle intercettazioni (circa il periodo 3–7 agosto 2022), sostenendo che dalle conversazioni emergerebbe l'estraneità o l'occasionalità della partecipazione di Bellafede alle condotte estorsive e l'assenza di coinvolgimento negli atti preparatori e nella ricezione del profitto; (ii) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., per mancanza di collegamenti con ambienti malavitosi e per la temporaneità/occasionalità della condotta; (iii) sproporzione e inutilità della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari, sulla base di precedenti remoti, situazione familiare e attività lavorativa della moglie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ritenendo che i motivi riproducessero senza novità le doglianze già proposte in sede di riesame e che non costituissero una critica argomentata ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. La Corte ha sottolineato che l'interpretazione del materiale intercettivo è questione di merito riservata al giudice di merito e che la difesa non ha dimostrato né la manifesta illogicità né la contraddittorietà della motivazione del Tribunale. Ha confermato la valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, nonché la rilevanza dell'aggravante mafiosa in quanto fonte obiettiva di maggiore intimidazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (dichiarato inammissibile) e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis codice penale
L'aggravante dell'avvalimento del metodo mafioso è stata interpretata come circostanza di efficacia intimidatoria oggettiva che si riverbera su tutti i partecipi; può essere applicata anche quando alcuni partecipanti siano comparsi in modo occasionale se l'azione complessiva trae vantaggio intimidatorio dal metodo mafioso
art. 581, comma 1, lett. d) codice di procedura penale
Richiesta di specificità dei motivi di cassazione: il ricorso deve esporre le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; la mera ripetizione di argomentazioni già valutate dal giudice di merito è insufficiente e determina inammissibilità per aspecificità
art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale
Limiti della sindacabilità in Cassazione della motivazione di merito: il controllo è ammesso per vizi quali contraddittorietà o manifesta illogicità; un diverso apprezzamento dei fatti non giustifica la riforma in cassazione
art. 616 codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere ammende per ricorsi inammissibili quando ricorrano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; qui applicata con fissazione dell'ammenda in euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione i motivi che riproducono senza novità le doglianze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili per aspecificità; è necessario formulare una critica argomentata e specifica rispetto alla motivazione impugnata
- L'interpretazione del materiale intercettivo è materia di merito riservata al giudice del merito; la Corte di legittimità interviene solo se emerge manifesta illogicità, contraddittorietà o applicazione di criteri inaccettabili
- L'aggravante 'metodo mafioso' ha natura oggettiva e può aggravare la posizione di tutti i partecipanti quando la condotta complessiva sfrutti o propaghi l'effetto intimidatorio del metodo, anche se alcuni soggetti appaiono marginali o occasionali
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari davanti alla Cassazione occorre non solo ribadire fatti già valutati ma indicare errori di diritto o vizi gravi della motivazione; considerazioni fattuali ordinarie non sono di per sé idonee
- La presenza di precedenti remoti non preclude la sussistenza del periculum cautelare, specie se la condotta contestata denota conoscenza e uso di meccanismi criminali che favoriscono la reiterazione
- Un ricorso per cassazione inammissibile può comportare condanne alle spese e ammende se la Corte rileva profili di colpa nella proposizione del ricorso
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