Cassazione Penale, Sentenza n. 1303/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, pur sospendendo l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 635 c.p.p., aveva contestualmente applicato l'obbligo di dimora nel Comune di residenza ritenendo sussistente il pericolo di fuga. Il motivo principale dedotto era la violazione delle norme processuali perché, secondo il ricorrente, la misura cautelare applicata ex art. 635, comma 2, c.p.p. deve rispettare i limiti dell'art. 274 c.p.p. e, dato che la pena da eseguire è di tre mesi di reclusione, il pericolo di fuga giustificherebbe misure cautelari solo per pene non inferiori a due anni; inoltre veniva contestata la totale mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare su quali circostanze avrebbero fondato il giudizio di pericolo di fuga.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il quadro normativo: l'art. 635 c.p.p. consente la sospensione dell'esecuzione della pena da parte del giudice della revisione e prevede la possibilità, non automatica, di applicare misure coercitive tra quelle indicate negli artt. 281-284 c.p.p. La Corte ha precisato che, pur essendo richiesta una valutazione diversa e potenzialmente meno rigorosa delle esigenze cautelari rispetto al procedimento ordinario (perché il soggetto è già condannato e perché la sospensione implica una prognosi favorevole di revisione), è comunque necessario che l'ordinanza motivi logicamente quali esigenze cautelari si intendono tutelare e da quali circostanze queste risultano. Nel caso di specie l'ordinanza si limitava ad affermare l'esistenza del pericolo di fuga senza indicare fatti o circostanze da cui tale pericolo fosse desumibile; per tale vizio di motivazione la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente.
Norme richiamate
art. 635 cod. proc. pen.
Consente alla Corte d'appello, giudice della revisione, di sospendere l'esecuzione della pena e, se del caso, di applicare una delle misure cautelari previste dagli artt. 281-284 c.p.p.; l'applicazione della misura non è automatica ma frutto di una valutazione ulteriore sulle esigenze cautelari
art. 274 cod. proc. pen.
Rappresenta il parametro normativo di riferimento per la valutazione delle esigenze cautelari; la giurisprudenza lo usa come parametro comparativo anche nel contesto dell'art. 635, pur ammettendo possibili affievolimenti della motivazione
artt. 281-284 cod. proc. pen.
Elencano le misure cautelari coercitive applicabili; l'art. 635 rimanda a questo novero ma richiede una valutazione specifica delle esigenze cautelari prima dell'applicazione
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dalla dottrina giurisprudenziale come riferimento allo standard cautelare ordinario; la Corte osserva che lo standard per il giudice della revisione può differire, ma la necessità di motivazione persiste
artt. 633 e ss. cod. proc. pen.
Norme sul procedimento di revisione richiamate per contestualizzare il ruolo del giudice della revisione e la valutazione sulle esigenze cautelari nelle more del procedimento
Massime di principio
- La sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 635 c.p.p. può essere disposta quando sussiste una ragionevole prognosi di favorevole esito della revisione; non è atto automatico e presuppone una valutazione motivata
- L'applicazione di misure cautelari in sede di revisione richiede una valutazione autonoma delle esigenze cautelari: il giudice deve motivare quali esigenze (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato, ecc.) intende tutelare e su quali circostanze concrete si fonda tale giudizio
- Lo standard motivazionale può essere 'affievolito' rispetto al procedimento cautelare ordinario, ma non può essere omesso: è comunque necessaria una sequenza logico-argomentativa che giustifichi la misura
- Il giudice della revisione non deve valutare i gravi indizi di colpevolezza (incompatibili con la sospensione), ma può e deve esaminare le esigenze cautelari relative a un soggetto già condannato
- In mancanza di motivazione idonea ad evidenziare le circostanze che giustificano il rischio indicato (ad es. pericolo di fuga), la misura cautelare è vulnerabile e l'ordinanza può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio
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