Cassazione Civile, Ordinanza n. 19844/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista ha chiesto l’accertamento della nullità e inefficacia di addebiti relativi a interessi debitori ultralegali capitalizzati trimestralmente e a commissioni di massimo scoperto asseritamente non pattuite, con conseguente rideterminazione del saldo e storno delle annotazioni illegittime. Il Tribunale aveva accolto la domanda, e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e affermando, in sostanza, che spettasse alla banca provare la natura solutoria delle rimesse e l’assenza o il superamento dell’affidamento. In cassazione l’istituto di credito ha dedotto, con quattro motivi, violazione delle regole sull’onere della prova e omesso esame di fatti decisivi: ha sostenuto che, in presenza di eccezione di prescrizione, era il correntista a dover provare l’esistenza di un’apertura di credito e la natura ripristinatoria delle rimesse; ha contestato che il giudice d’appello avesse dato per presunto un fido di fatto senza prova rigorosa; ha lamentato l’omesso accertamento del limite del fido e delle rimesse extra fido; ha infine dedotto che l’eccezione di prescrizione non fosse stata correttamente ritenuta generica, avendo essa prodotto un elenco analitico delle rimesse. La banca ha quindi chiesto la cassazione della sentenza impugnata per erronea distribuzione dell’onere probatorio e per vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo assorbito il quarto, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che la Corte d’appello aveva erroneamente invertito l’onere della prova: una volta eccepita la prescrizione in una domanda di ripetizione di indebito relativa a conto corrente affidato, spetta al cliente provare l’esistenza dell’apertura di credito che renda ripristinatorie le rimesse, mentre la banca non deve indicare specificamente le singole rimesse prescritte per proporre validamente l’eccezione. Ha inoltre chiarito che non basta il semplice accertamento di un fido di fatto o di una tolleranza agli sconfinamenti, ma occorre provare un vero contratto di apertura di credito, sia pure per facta concludentia, e determinarne anche il limite, poiché solo entro tale limite le rimesse possono avere natura ripristinatoria. La causa è stata dunque rimessa al giudice di rinvio, secondo il dispositivo non completamente riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 1283 c.c.
richiamato dalla correntista come parametro di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici contestati
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che l’onere della prova sulla natura ripristinatoria delle rimesse e sull’esistenza dell’apertura di credito grava sul correntista, mentre l’eccezione di prescrizione della banca è sufficiente se allega inerzia e volontà di profittarne
art. 1418 c.c.
richiamato dalla correntista a sostegno della domanda di nullità delle clausole e degli addebiti contestati
art. 2967 c.c.
citato nel primo motivo, verosimilmente per errore materiale, come norma di riferimento sulla distribuzione dell’onere probatorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge nei primi motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di fatti decisivi nei motivi secondo, terzo e quarto
art. 24418/2010
le Sezioni Unite sono richiamate per il principio sulla decorrenza della prescrizione nei rapporti di conto corrente affidato e sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie
art. 15895/2019
richiamata per il principio secondo cui l’eccezione di prescrizione può essere proposta in termini generici e non richiede l’indicazione analitica delle singole rimesse prescritte
art. 2660/2019
richiamata per il principio per cui, in caso di conto passivo o di sconfinamento oltre il fido, la prescrizione decorre dal pagamento e il cliente deve provare l’esistenza dell’apertura di credito
art. 27704/2018
richiamata in continuità con il principio sull’onere del cliente di provare l’apertura di credito ai fini della qualificazione delle rimesse
art. 18144/2018
richiamata in tema di decorrenza della prescrizione e onere probatorio nelle controversie bancarie sul conto corrente
art. 31927/2019
richiamata per il principio che l’esistenza dell’apertura di credito, se ritualmente acquisita, deve essere valorizzata dal giudice anche come eccezione in senso lato
Massime di principio
- Nella domanda di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente bancario, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto solo per le rimesse aventi funzione meramente ripristinatoria della provvista; per le rimesse solutorie, invece, il termine decorre dal singolo pagamento.
- Quando la banca eccepisce la prescrizione, non è tenuta a indicare analiticamente tutte le singole rimesse ritenute prescritte: è sufficiente l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittare dell’effetto estintivo.
- Se il correntista intende sostenere che le rimesse non erano solutorie perché effettuate in presenza di un’apertura di credito, deve provare l’esistenza del relativo contratto; tale prova non può essere surrogata dalla sola esistenza di sconfinamenti tollerati o di un fido di fatto non dimostrato in termini di vero affidamento contrattuale.
- L’accertamento dell’esistenza di un affidamento non basta da solo a qualificare tutte le rimesse come ripristinatorie: è necessario accertare anche il limite dell’apertura di credito, perché i versamenti eccedenti tale limite hanno comunque natura solutoria.
- L’erronea inversione dell’onere della prova sulla prescrizione nei rapporti di conto corrente affidato integra violazione di legge e comporta la cassazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19732/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19739/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19741/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19742/2022 del 20/06/2022
- ordinanza_civile · 20 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2022 del 20/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →