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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19844/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista ha chiesto l’accertamento della nullità e inefficacia di addebiti relativi a interessi debitori ultralegali capitalizzati trimestralmente e a commissioni di massimo scoperto asseritamente non pattuite, con conseguente rideterminazione del saldo e storno delle annotazioni illegittime. Il Tribunale aveva accolto la domanda, e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e affermando, in sostanza, che spettasse alla banca provare la natura solutoria delle rimesse e l’assenza o il superamento dell’affidamento. In cassazione l’istituto di credito ha dedotto, con quattro motivi, violazione delle regole sull’onere della prova e omesso esame di fatti decisivi: ha sostenuto che, in presenza di eccezione di prescrizione, era il correntista a dover provare l’esistenza di un’apertura di credito e la natura ripristinatoria delle rimesse; ha contestato che il giudice d’appello avesse dato per presunto un fido di fatto senza prova rigorosa; ha lamentato l’omesso accertamento del limite del fido e delle rimesse extra fido; ha infine dedotto che l’eccezione di prescrizione non fosse stata correttamente ritenuta generica, avendo essa prodotto un elenco analitico delle rimesse. La banca ha quindi chiesto la cassazione della sentenza impugnata per erronea distribuzione dell’onere probatorio e per vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo assorbito il quarto, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che la Corte d’appello aveva erroneamente invertito l’onere della prova: una volta eccepita la prescrizione in una domanda di ripetizione di indebito relativa a conto corrente affidato, spetta al cliente provare l’esistenza dell’apertura di credito che renda ripristinatorie le rimesse, mentre la banca non deve indicare specificamente le singole rimesse prescritte per proporre validamente l’eccezione. Ha inoltre chiarito che non basta il semplice accertamento di un fido di fatto o di una tolleranza agli sconfinamenti, ma occorre provare un vero contratto di apertura di credito, sia pure per facta concludentia, e determinarne anche il limite, poiché solo entro tale limite le rimesse possono avere natura ripristinatoria. La causa è stata dunque rimessa al giudice di rinvio, secondo il dispositivo non completamente riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    richiamato dalla correntista come parametro di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici contestati

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che l’onere della prova sulla natura ripristinatoria delle rimesse e sull’esistenza dell’apertura di credito grava sul correntista, mentre l’eccezione di prescrizione della banca è sufficiente se allega inerzia e volontà di profittarne

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla correntista a sostegno della domanda di nullità delle clausole e degli addebiti contestati

  • art. 2967 c.c.

    citato nel primo motivo, verosimilmente per errore materiale, come norma di riferimento sulla distribuzione dell’onere probatorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge nei primi motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatti decisivi nei motivi secondo, terzo e quarto

  • art. 24418/2010

    le Sezioni Unite sono richiamate per il principio sulla decorrenza della prescrizione nei rapporti di conto corrente affidato e sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie

  • art. 15895/2019

    richiamata per il principio secondo cui l’eccezione di prescrizione può essere proposta in termini generici e non richiede l’indicazione analitica delle singole rimesse prescritte

  • art. 2660/2019

    richiamata per il principio per cui, in caso di conto passivo o di sconfinamento oltre il fido, la prescrizione decorre dal pagamento e il cliente deve provare l’esistenza dell’apertura di credito

  • art. 27704/2018

    richiamata in continuità con il principio sull’onere del cliente di provare l’apertura di credito ai fini della qualificazione delle rimesse

  • art. 18144/2018

    richiamata in tema di decorrenza della prescrizione e onere probatorio nelle controversie bancarie sul conto corrente

  • art. 31927/2019

    richiamata per il principio che l’esistenza dell’apertura di credito, se ritualmente acquisita, deve essere valorizzata dal giudice anche come eccezione in senso lato

Massime di principio

  • Nella domanda di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente bancario, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto solo per le rimesse aventi funzione meramente ripristinatoria della provvista; per le rimesse solutorie, invece, il termine decorre dal singolo pagamento.
  • Quando la banca eccepisce la prescrizione, non è tenuta a indicare analiticamente tutte le singole rimesse ritenute prescritte: è sufficiente l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittare dell’effetto estintivo.
  • Se il correntista intende sostenere che le rimesse non erano solutorie perché effettuate in presenza di un’apertura di credito, deve provare l’esistenza del relativo contratto; tale prova non può essere surrogata dalla sola esistenza di sconfinamenti tollerati o di un fido di fatto non dimostrato in termini di vero affidamento contrattuale.
  • L’accertamento dell’esistenza di un affidamento non basta da solo a qualificare tutte le rimesse come ripristinatorie: è necessario accertare anche il limite dell’apertura di credito, perché i versamenti eccedenti tale limite hanno comunque natura solutoria.
  • L’erronea inversione dell’onere della prova sulla prescrizione nei rapporti di conto corrente affidato integra violazione di legge e comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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