Cassazione Penale, Sentenza n. 27890/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna dell'imputato per i reati contestati e la statuizione civile in favore della parte civile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Salerno aveva confermato la condanna di un imputato per truffa e falsa attestazione sull'identità/qualità personale in relazione a una vicenda di acquisto di materiale impiantistico. Secondo i fatti accertati nei giudizi di merito, l'imputato, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro, si era presentato come dipendente e rappresentante di una società e aveva indotto una ditta a consegnargli merce per circa 4.400 euro senza pagarla. La merce veniva fatturata alla società del preteso rappresentato e ne derivava anche un successivo decreto ingiuntivo per il pagamento. Nel ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 640 c.p., sostenendo che la truffa avrebbe potuto riguardare al più la ditta fornitrice, unica persona ingannata e danneggiata, ma non la società indicata in fattura, che non sarebbe stata indotta in errore né danneggiata; ha inoltre eccepito che la querela della società indicata come persona offesa sarebbe stata proposta da soggetto non legittimato; 2) violazione dell'art. 195 c.p.p., lamentando l'utilizzo di testimonianza de relato resa dalla persona offesa, senza escussione della fonte diretta, nonostante fosse stata richiesta l'audizione del teste di riferimento. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che nella truffa non è necessaria l'identità tra soggetto ingannato e soggetto danneggiato, purché vi sia nesso causale tra artifici, induzione in errore, profitto e danno; nel caso concreto, l'azione fraudolenta aveva generato un rapporto contrattuale e obbligazioni anche a carico della società falsamente rappresentata, esponendola a pretese creditorie e a costi di difesa, con danno patrimoniale causalmente collegato alla condotta dell'imputato. Quanto alla prova testimoniale, la richiesta di escussione della fonte diretta era stata formulata, al più, come sollecitazione ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e non come richiesta ex art. 195 c.p.p.; pertanto, la mancata audizione del teste non determinava inutilizzabilità della deposizione de relato.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Per la truffa occorrono artifici o raggiri, induzione in errore, profitto ingiusto e altrui danno, con nesso causale tra tali eventi; non è necessaria l'identità tra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato, purché vi sia collegamento tra profitto e danno.
art. 494 c.p.
Richiamato come una delle fattispecie per cui vi è stata condanna in appello, ma nel testo della decisione non viene sviluppata una specifica ratio sul punto.
art. 195 c.p.p.
La testimonianza de relato è inutilizzabile solo se la richiesta di escussione della fonte diretta sia stata formulata espressamente ai sensi della norma; una mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi ex art. 507 c.p.p. non equivale a tale richiesta.
art. 507 c.p.p.
La richiesta di audizione della fonte diretta avanzata dalla parte civile è stata qualificata come mera sollecitazione all'integrazione istruttoria officiosa del giudice, non come richiesta ai sensi dell'art. 195 c.p.p.
art. 606, lett. b) c.p.p.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge penale.
art. 606, lett. c) c.p.p.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge processuale.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sinteticità dell'esposizione dei motivi di ricorso nella motivazione della sentenza.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel delitto di truffa non occorre che la persona indotta in errore coincida con la persona che subisce il danno patrimoniale: è sufficiente che artifici o raggiri producano, in sequenza causale, induzione in errore, profitto ingiusto e danno altrui, con un collegamento tra profitto e pregiudizio.
- La consumazione della truffa può sussistere anche quando la vittima finale non abbia ancora eseguito il pagamento: è sufficiente che la condotta fraudolenta abbia generato un'obbligazione patrimoniale e un pregiudizio economicamente apprezzabile, come l'esposizione a pretese creditorie e ai costi per contrastarle.
- Ai fini della truffa, l'eventuale inefficacia o nullità civilistica dell'atto posto in essere dalla vittima non esclude automaticamente il reato, perché la rilevanza penale va valutata autonomamente e l'evento dannoso non è escluso solo dalla possibilità di far valere l'invalidità in sede civile.
- La testimonianza de relato non diventa inutilizzabile per il solo fatto che la fonte diretta non sia stata escussa: l'inutilizzabilità consegue solo se la parte abbia formulato una specifica richiesta di esame della fonte diretta ai sensi dell'art. 195 c.p.p.; la mera sollecitazione a un'integrazione istruttoria officiosa ex art. 507 c.p.p. non è sufficiente.
- La qualificazione di una persona come offesa dal reato va desunta dall'effettivo nesso tra condotta fraudolenta, errore, danno e interessi patrimoniali lesi, non dalla sola formale intestazione delle fatture o degli atti conseguenti.
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