Cassazione Penale, Sentenza n. 28456/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna per ricettazione, ha preso atto della prescrizione del reato di truffa già dichiarata in appello, e ha ritenuto corretto il diniego della sospensione condizionale della pena per effetto della precedente condanna detentiva. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Potenza aveva confermato la condanna dell'imputato per ricettazione di assegni bancari e aveva dichiarato estinto per prescrizione il diverso reato di truffa originariamente contestato, rideterminando la pena. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 648 c.p., sostenendo che la condotta non integrasse ricettazione ma, al più, appropriazione di cose smarrite: secondo la difesa, il titolare del carnet non aveva denunciato il furto dei titoli e aveva ipotizzato che i collaboratori potessero averli distrutti. Con il secondo motivo ha lamentato il diniego della sospensione condizionale della pena e ha richiamato la riabilitazione e l'estinzione degli effetti penali. Con motivi aggiunti ha ribadito la censura sull'art. 648 c.p. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione di merito, evidenziando che i giudici avevano accertato che gli assegni erano già trafugati o smarriti o comunque compilati da terzi al momento del possesso da parte dell'imputato, con tempestiva denuncia della persona offesa, disconoscimento della firma e assenza di rapporti tra le parti idonei a giustificare il possesso. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza costituzionale evocata riguardava la riabilitazione, non intervenuta nel caso, e che la precedente condanna detentiva dell'imputato superava, cumulata con quella attuale, il limite ostativo ai fini della sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La ricettazione è configurabile quando il bene ricevuto proviene da delitto; la prova della conoscenza dell'illecita provenienza può desumersi dalla mancata giustificazione del possesso e dalle circostanze del caso. Nel caso degli assegni, l'ulteriore circolazione del bene smarrito o trafugato integra ricettazione nei confronti dei successivi possessori.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
art. 648 cod. pen.
Norma oggetto della censura difensiva e della risposta della Corte sulla configurabilità della ricettazione.
art. 163 c.p.
Richiamato per la disciplina della sospensione condizionale della pena e del limite derivante da precedenti condanne detentive.
art. 164, ultimo comma, c.p.
Utilizzato per valutare la concedibilità di un secondo beneficio di sospensione condizionale in presenza di precedenti pene detentive.
art. 445, comma 2, c.p.p.
Richiamato in tema di estinzione degli effetti penali del patteggiamento, con limite alla reiterabilità della sospensione condizionale nei soli casi di pena pecuniaria o sanzione sostitutiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 131-bis c.p.
Non richiamato espressamente nel testo come applicazione, ma evocato in generale dalla tassonomia non pertinente; qui non rileva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa lettura del fatto senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti di merito già compiuti.
- In tema di ricettazione, la provenienza del bene da delitto può essere desunta da elementi oggettivi del caso, tra cui la tempestiva denuncia della persona offesa, il disconoscimento dei titoli e l'assenza di una giustificazione plausibile del possesso da parte dell'imputato.
- Nel caso di cose che conservano i segni esteriori di un possesso altrui legittimo, lo smarrimento non elimina il potere di fatto del titolare; chi se ne impossessa senza restituirle può rispondere di furto, e la successiva circolazione del bene può integrare ricettazione per i successivi detentori.
- La deduzione di una diversa qualificazione giuridica del fatto, se non supportata da una concreta censura alla ricostruzione fattuale dei giudici di merito, non basta a scardinare la motivazione sulla ricettazione.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa quando, per effetto del cumulo con precedenti condanne detentive rilevanti, sia superato il limite previsto dagli artt. 163 e 164 c.p.; l'estinzione degli effetti penali del patteggiamento opera in modo limitato e non consente di ignorare una precedente pena detentiva ai fini della reiterazione del beneficio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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