Ordinanza n. 821/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di logopedista, con collocazione della ricorrente al posto n. 85 e attribuzione di 0,040 punti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento recante l’approvazione della graduatoria per incarichi straordinari e urgenti a tempo determinato di logopedista, i verbali e la scheda di valutazione dei titoli, nonché l’avviso pubblico presupposto. Ha contestato l’attribuzione di soli 0,040 punti per i titoli accademici e di studio, di carriera e per il curriculum, chiedendo il riconoscimento di un punteggio pari o superiore a 1,84 punti. Il TAR ha rilevato che le censure, ove fondate, potrebbero incidere sulla posizione di tutti i candidati collocati utilmente in posizione superiore rispetto alla ricorrente, rendendo necessaria l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito né le questioni di rito e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in posizione superiore nella graduatoria impugnata, qualificandoli come controinteressati necessari. Considerato l’elevato numero dei soggetti da evocare, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, per trenta giorni, sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, nella sezione dedicata ai bandi di concorso o analoga. La pubblicazione dovrà contenere la presente ordinanza, un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché le indicazioni sullo stato del procedimento e sulle modalità per reperire ulteriori informazioni. La ricorrente dovrà provvedere entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’avvenuta pubblicazione entro cinque giorni prima dell’udienza pubblica fissata per il 24 giugno 2026. Il TAR ha richiamato che l’omessa integrazione del contraddittorio nei termini comporta l’improcedibilità del ricorso. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei termini assegnati e successivo deposito, il ricorso è dichiarato improcedibile
Il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari quando la decisione può incidere sulle loro posizioni; l’inadempimento dell’ordine comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, forme particolari di notificazione, tra cui quelle autorizzate dal giudice in ragione dell’elevato numero dei destinatari.
art. 151 c.p.c.
È richiamato in combinato disposto con l’art. 52, comma 2, c.p.a. quale base per la notificazione per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei termini assegnati e successivo deposito, il ricorso è dichiarato improcedibile
La mancata esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio determina l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando le censure proposte contro una graduatoria possono incidere sulla posizione di tutti i candidati collocati in posizione superiore a quella del ricorrente, tali candidati devono essere considerati controinteressati necessari e il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati necessari, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, individuando modalità, contenuti e durata della pubblicazione idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
- L’inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato, accompagnata dal mancato deposito della prova dell’adempimento, comporta l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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