Cassazione Penale, Sentenza n. 41966/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva rigettato l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIP del 03/11/2022; il PM chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari per i reati di istigazione a delinquere e apologia di reato (artt. 110, 81, 414 c.p., con aggravante di carattere "terroristico"), ritenendo sussistente un pericolo concreto derivante da video e concerti con passamontagna, esibizioni in centri sociali, ampia diffusione telematica e capacità di raccolta fondi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che il Procuratore non avesse dedotto né dimostrato la persistenza delle esigenze cautelari (attualità e concretezza delle esigenze di prevenzione), limitandosi a contestare la valutazione sui gravi indizi operata dal Tribunale del riesame. La corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle impugnazioni cautelari del PM, la sola contestazione della gravità indiziaria è insufficiente quando non è prospettata la necessità della misura; solo nel caso della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. le esigenze cautelari possono considerarsi implicitamente sussistenti.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 81, 414 terzo e quarto comma
I reati contestati sono istigazione e apologia aggravati dal carattere "terroristico"; la sentenza riporta il quadro normativo ma ritiene che l'accertamento della concreta pericolosità non possa fondarsi solo su elementi simbolici o provocatori senza prova delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale
Richiamato per il principio generale dell'interesse concreto e attuale a impugnare: il soggetto che impugna deve dimostrare che l'accoglimento del gravame può effettivamente incidere sulla sua posizione giuridica.
Codice di procedura penale
La corte segnala che la presunzione prevista da questa norma è un'eccezione: quando opera, può far ritenere implicitamente sussistenti le esigenze cautelari; altrimenti il PM deve specificamente dedurre la loro attualità e concretezza.
Codice di procedura penale
Citato in relazione alle memorie difensive ex art. 611 c.p.p.; la corte valuta le eccezioni difensive che chiedevano la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.
Massime di principio
- Il Pubblico ministero che impugna un'ordinanza che rigetta una misura cautelare deve indicare e provare le esigenze cautelari attuali e concrete; una contestazione limitata alla gravità degli indizi è inadeguata e può rendere il ricorso inammissibile.
- Condotte simboliche, provocatorie o con forte valenza artistica (es. uso di passamontagna, testi 'estremi', esibizioni in locali alternativi) possono essere censurate sul piano etico ma non necessariamente giustificano misure cautelari senza elementi che dimostrino un pericolo concreto di commissione di reati violenti o di organizzazione di gruppi armati.
- Nella valutazione del pericolo concreto il giudice deve considerare il contesto complessivo: identifiability degli autori, canali di diffusione, destinatari dei messaggi, legami con ambienti estremisti e precedenti rilevanti; l'assenza di collegamenti con nuclei estremisti e la natura artistica possono indebolire l'argomento cautelare.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. costituisce una deroga significativa: quando applicabile, rende meno onerosa per il PM la prova delle esigenze cautelari; fuori da tale ipotesi, il PM deve fornire elementi specifici e attuali.
- Per difesa e imputati: documentare la spontaneità/artistica della produzione, l'assenza di collegamenti con gruppi violenti, la riconoscibilità pubblica e l'assenza di clandestinità sono argomenti efficaci contro richieste cautelari basate su meri messaggi provocatori.
- Per l'accusa: raccogliere e allegare elementi concreti di propagazione attiva, reclutamento, finanziamento per finalità delittuose, collegamenti organizzativi o comportamenti preparatori è essenziale per dimostrare la concretezza del pericolo e sostenere misure cautelari.
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