Sentenza n. 105/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza, ex artt. 112 e ss. c.p.a., all’ordinanza n. 23506/2022, emessa dalla Corte di Cassazione in data 13.07.2022 (a definizione del procedimento iscritto a ruolo con R.G. n. 4096/2016), pubblicata in data 27.07.2022, spedita in forma esecutiva in data 5.9.2022, notificata a mezzo PEC in data 6.09.2022, avente a oggetto la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore dei ricorrenti in complessivi €. 4.200,00, oltre accessori di legge e interessi; con contestuale condanna, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la penalità di mora; con richiesta di nomina del Commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione dell’ordinanza della Corte di cassazione recante la condanna al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, quali eredi del creditore originario, hanno proposto in riassunzione il giudizio di ottemperanza dopo la declaratoria di incompetenza del TAR Sicilia. Hanno dedotto l’inadempimento del Comune all’ordinanza della Corte di cassazione che lo aveva condannato al pagamento di 4.200 euro, oltre accessori e interessi, a titolo di spese di giudizio. Hanno rappresentato che il Comune era stato dichiarato dissestato e che la Commissione straordinaria di liquidazione aveva accantonato il 50% delle somme relative ai crediti per i quali non erano state accettate le proposte transattive. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione esecutiva perché proposta dopo l’approvazione del rendiconto finale della gestione della Commissione straordinaria di liquidazione. Ha inoltre escluso che il credito per spese legali giudiziali dovesse essere ricondotto alla massa passiva del dissesto: tale credito sorge con la pronuncia che liquida le spese e individua il soggetto obbligato in base al principio della soccombenza, non essendo riconducibile alla pregressa attività gestoria dell’ente. Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza a un titolo del giudice ordinario: esistenza e perfezione del titolo, conoscenza da parte dell’amministrazione, passaggio in giudicato e decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha ritenuto che le pronunce della Corte di cassazione passino in giudicato con la pubblicazione e che la notificazione in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione fosse idonea a far decorrere il termine di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Comune di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e ha nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il Prefetto del Libero Consorzio comunale di Agrigento quale commissario ad acta, con facoltà di delega e compenso a carico del Comune. È stata respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in relazione alle vicende della procedura esecutiva. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, oltre alla ripetizione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del titolo esecutivo giudiziale, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora in caso di inosservanza o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
“dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”
Il divieto di azioni esecutive opera fino all’approvazione del rendiconto e riguarda i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
artt. 252 e ss. d.lgs. 267/2000
Disciplinano la procedura di dissesto e l’attività dell’organo straordinario di liquidazione.
art. 258, comma 3, d.lgs. 267/2000
È richiamato con riguardo all’accantonamento del 50% delle somme dovute in caso di mancata accettazione delle proposte transattive formulate nella procedura di liquidazione.
art. 14 d.l. 669/1996
“le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”
L’azione esecutiva può essere intrapresa dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; la notificazione deve essere effettuata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo competente dopo la declaratoria di incompetenza.
Massime di principio
- Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti di un ente locale dissestato opera soltanto fino all’approvazione del rendiconto previsto dalla disciplina del dissesto e riguarda esclusivamente i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
- Ai fini dell’individuazione dei debiti riconducibili alla massa passiva del dissesto, il giudice dell’esecuzione deve verificare non soltanto l’epoca di insorgenza del debito, ma anche la sua natura e il suo collegamento con la pregressa attività gestoria dell’ente.
- Il credito per spese legali liquidate da una pronuncia giudiziale successiva alla dichiarazione di dissesto sorge in virtù della pronuncia stessa, che determina l’importo e individua il soggetto obbligato secondo il principio della soccombenza; tale credito non è riconducibile alla pregressa attività gestoria dell’ente e può essere azionato in via esecutiva ordinaria.
- L’ottemperanza davanti al giudice amministrativo a un titolo esecutivo del giudice ordinario richiede la prova dell’esistenza e perfezione del titolo, della conoscenza dello stesso da parte dell’amministrazione, del suo passaggio in giudicato e dell’inerzia amministrativa successiva al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Le pronunce della Corte di cassazione passano in giudicato con la pubblicazione; l’astratta proponibilità della revocazione per errore di fatto non impedisce la formazione del giudicato formale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle concrete vicende della procedura esecutiva, la sua previsione risulti manifestamente iniqua.
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