Cassazione Civile, Ordinanza n. 14359/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo tra le parti, della rinuncia del ricorrente agli atti del giudizio e della relativa accettazione da parte della resistente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza pronunciarsi sul merito delle censure. Non risultano dal testo ulteriori statuizioni sulle spese, se non la richiesta di compensazione formulata dalla resistente.
Esito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
Un soggetto ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. contro un decreto della Corte d'appello di Catanzaro, emesso nell'ambito di un procedimento definito con provvedimento comunicato il 23.7.2021. La controparte, società, ha depositato controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno raggiunto un accordo a definizione totale della controversia; il ricorrente ha quindi rinunciato ritualmente agli atti del giudizio e la società resistente ha accettato la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
è la base del ricorso proposto avverso il decreto della Corte d'appello; la decisione non affronta il merito della corretta applicazione della norma, limitandosi a rilevare la successiva rinuncia agli atti e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia ritualmente agli atti e la controparte accetta la rinuncia, il processo deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata preclude qualsiasi esame delle questioni di merito prospettate con il ricorso.
- In presenza di accordo transattivo totale tra le parti intervenuto in pendenza del giudizio di legittimità, la Corte prende atto della definizione della controversia e chiude il processo senza decidere sul provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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