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Sentenza

Sentenza n. 1200/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Siena, Sezione Lavoro n. 561/2024;

Giustizia amministrativa202501426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Siena, Sezione Lavoro, n. 561/2024, relativa al beneficio della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Siena che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché all'accredito delle somme relative agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi legali. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato prima della notificazione e del deposito del ricorso, che era stata notificata al Ministero il 15 aprile 2024 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accolto il ricorso perché dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli sessanta giorni dalla richiesta della parte dopo la scadenza inutilmente decorsa del termine ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 800,00, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di essa il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato considerato inutilmente decorso, rendendo ammissibile il ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In assenza di prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato, specificando gli adempimenti necessari per soddisfare integralmente il comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato dal giudice.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione e può essere autorizzato a delegare le attività esecutive a un funzionario dello stesso ufficio, purché siano precisati il termine e le condizioni del suo intervento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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