Sentenza n. 1272/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’esecuzione della Sentenza n. 81/2024 - n. R.G. 121/2023 – pubblicata il 14/02/2024, emessa dal Tribunale di Grosseto, Sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all'accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 81/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, passata in giudicato prima della proposizione del ricorso. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 25 luglio 2024; era inoltre inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e non si era costituito in giudizio, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per tutti gli anni scolastici riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Grosseto, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, disponendo che provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale rito per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza ottemperanda.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni pubbliche devono procedere agli adempimenti e ai pagamenti; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell'azione esecutiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato che riconosce al privato un beneficio economico e ordina specifici adempimenti amministrativi, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
- In caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine fissato dal giudice, è possibile nominare contestualmente un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine di intervento e la decorrenza dalla richiesta della parte interessata.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce la decisione quando dagli atti risulti la definitività del titolo, la sua notificazione e l'inesecuzione degli obblighi giudiziali.
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