Sentenza n. 1136/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento, - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di immediata sospensione notificato il -OMISSIS-, emesso dall’ Aeronautica Militare -OMISSIS-, -OMISSIS- (-OMISSIS-); - ivi compreso l’invito a produrre la documentazione relativa all’obbligo vaccinale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto; - nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare e per la relativa condanna dell’Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti sopra citati; - nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento; - nonché per la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 Cod. proc. amm., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia; - previa, ove necessario, disapplicazione dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, convertito dalla legge n. 3 del 21 gennaio 2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, convertito dalla legge n. 3 del 21 gennaio 2022; - per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente in data 10 agosto 2022: - dell’atto dispositivo datato -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, emesso dall’Aeronautica Militare -OMISSIS-, a firma del Comandante Col., con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio del ricorrente dal -OMISSIS- al 2-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto; - nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare e per la relativa condanna dell’Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti sopra citati; - nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento; - nonché per la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 Cod. proc. amm., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia; - previa, ove necessario, disapplicazione dell’art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, convertito dalla legge n. 3 del 21 gennaio 2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, convertito dalla legge n. 3 del 21 gennaio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo vaccinale e successivo atto dispositivo di sospensione dal servizio, oltre all’invito a produrre la documentazione vaccinale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare dell’Aeronautica, ha impugnato la sospensione adottata in applicazione dell’obbligo vaccinale previsto per il personale militare e, con motivi aggiunti, il successivo atto dispositivo di sospensione. Ha dedotto che, avendo presentato prima del 26 novembre 2021 un’istanza di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 per assistere un familiare con disabilità grave, avrebbe dovuto beneficiare dell’esenzione dall’obbligo, anche per le successive richieste frazionate; ha inoltre contestato la decorrenza retroattiva della sospensione. Ha denunciato l’incompetenza del Comandante della sede, sostenendo che la sospensione del militare spettasse al vertice politico della Difesa ai sensi del Codice dell’ordinamento militare, e ha invocato le disposizioni del Codice che limitano la sospensione del rapporto di impiego militare. Ha contestato la mancata corresponsione della retribuzione e degli altri emolumenti, nonché gli effetti economici, pensionistici e contributivi della sospensione, ritenendo sproporzionato il trattamento rispetto alla sospensione cautelare disciplinata dal Codice. Ha infine censurato l’obbligo vaccinale e la normativa di riferimento sotto i profili della legittimità costituzionale, della compatibilità con il diritto UE e convenzionale, dell’autodeterminazione sanitaria e delle regole sulla prescrizione dei vaccini; ha chiesto la disapplicazione della norma o la rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’esenzione chiarita dalla circolare dello Stato Maggiore della Difesa riguardasse le richieste di congedo straordinario presentate prima del 26 novembre 2021, ma che nel caso concreto il congedo originario fosse stato interrotto quando il militare aveva fruito di permessi ex legge 104/1992, non compresi tra le deroghe all’obbligo vaccinale. La soluzione di continuità impediva di qualificare le successive richieste di congedo come mera prosecuzione di quella originaria; pertanto, l’obbligo vaccinale era applicabile e l’Amministrazione aveva seguito l’iter previsto, incluso l’invito a produrre la documentazione e l’accertamento dell’inadempimento. Il TAR ha respinto la censura sulla decorrenza della sospensione, qualificando gli atti come applicativi di un obbligo legale vincolato. Ha escluso l’incompetenza del Comandante, poiché l’art. 4-ter del d.l. 44/2021 attribuisce ai responsabili delle strutture presso cui presta servizio il personale l’accertamento dell’inadempimento, dal quale la legge fa derivare l’immediata sospensione. Ha respinto anche il richiamo agli artt. 878 e 893 del Codice dell’ordinamento militare: la disciplina speciale di rango primario sull’obbligo vaccinale vincolava l’Amministrazione e non richiedeva una modifica del Codice. Quanto al trattamento economico, agli effetti pensionistici e contributivi e alla mancata corresponsione di un assegno alimentare, il Collegio ha osservato che tali conseguenze discendono direttamente dalla legge e che la sospensione per inadempimento vaccinale non è assimilabile alla sospensione cautelare connessa a procedimenti penali o disciplinari: nel primo caso l’impossibilità temporanea della prestazione dipende dalla scelta del lavoratore di non adempiere all’obbligo. Ha inoltre respinto le censure sulla prescrizione e sull’autorizzazione dei vaccini, rilevando che la valutazione di eleggibilità e l’anamnesi sono svolte dal medico nel contesto della campagna vaccinale. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, che ha riconosciuto la legittimità del bilanciamento legislativo tra autodeterminazione individuale, diritto al lavoro e tutela della salute collettiva, nonché della sospensione senza retribuzione. Nessuna disapplicazione o rimessione alla Corte costituzionale è stata disposta. Spese compensate per la novità delle questioni all’epoca della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021, introdotto dall’art. 2 d.l. 172/2021
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La disposizione attribuisce ai responsabili delle strutture l’accertamento dell’inadempimento vaccinale e collega direttamente a tale accertamento la sospensione dal lavoro senza retribuzione; si tratta di un potere vincolato, non di una misura disciplinare.
art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001
Si è determinata, pertanto, soluzione di continuità nella fruizione dei permessi ex art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001, il che comporta che le ulteriori domande volte alla fruizione di questi congedi non possono considerarsi, come invece ex adverso dedotto, mera prosecuzione dei precedenti.
L’interruzione della fruizione del congedo straordinario impedisce di considerare le successive richieste come prosecuzione di quella presentata prima dell’entrata in vigore dell’obbligo; l’esenzione riconosciuta per le richieste anteriori non si estende quindi alle successive domande dopo una soluzione di continuità.
art. 33 l. 104/1992
permessi, questi ultimi, che non rientrano tra le previste situazioni derogatorie all’obbligo vaccinale de quo.
La fruizione di permessi ai sensi della legge 104/1992 non costituisce una deroga all’obbligo vaccinale applicabile al personale militare.
artt. 878, 893 e 920 d.lgs. 66/2010
In altri termini, la contestata azione amministrativa risulta meramente recettizia di disposizioni speciali ed eccezionali di rango primario formulate dal Legislatore in un contesto pacificamente emergenziale e, quindi, i discendenti provvedimenti costituiscono il doveroso esercizio di un potere vincolato conferito all’Amministrazione dal ridetto art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021.
Le disposizioni del Codice dell’ordinamento militare sulla sospensione non impediscono l’applicazione della successiva disciplina speciale di rango primario che impone la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale; l’Amministrazione applica il potere vincolato previsto da tale disciplina.
art. 91 d.lgs. 219/2006
Peraltro, il medico, nel raccogliere il consenso informato, effettua l’anamnesi del paziente e ne valuta l’eleggibilità alla vaccinazione.
Nel quadro della disciplina dei medicinali soggetti a prescrizione limitativa, l’eleggibilità alla vaccinazione è valutata dal medico in sede di anamnesi e raccolta del consenso informato.
art. 30 c.p.a.
nonché per la condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 Cod. proc. amm., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;
Il ricorrente ha formulato una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30 c.p.a.; la sentenza la respinge in conseguenza del rigetto delle censure di illegittimità, senza riconoscere un danno risarcibile.
art. 32 Cost.
la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
Un trattamento sanitario obbligatorio è compatibile con l’art. 32 Cost. quando tutela anche la salute collettiva, non comporta conseguenze eccedenti quelle normali e tollerabili e prevede un’equa indennità per eventuali danni ulteriori.
art. 82 d.P.R. 3/1957
Risultava giustificata – sempre nella stessa pronuncia- anche la mancata corresponsione al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale, nel periodo di sospensione, della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, inclusa “la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del D.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva),” considerando che il lavoratore decideva di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
L’assegno alimentare previsto per alcune ipotesi di sospensione cautelare non è dovuto al lavoratore sospeso per inadempimento dell’obbligo vaccinale, perché le due fattispecie hanno presupposti diversi e, in quest’ultima, la mancata prestazione dipende dalla scelta del lavoratore.
Massime di principio
- L’esenzione dall’obbligo vaccinale riconosciuta a chi abbia presentato prima dell’entrata in vigore della disciplina una domanda di congedo straordinario è limitata alla fruizione continuativa del congedo: se la fruizione è interrotta, le successive domande non costituiscono mera prosecuzione e non beneficiano della deroga.
- Quando la legge prevede che l’accertamento dell’inadempimento a un obbligo vaccinale determini immediatamente la sospensione dal lavoro, l’Amministrazione esercita un potere vincolato e la competenza all’accertamento e alla conseguente determinazione spetta ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale interessato.
- La sospensione dal lavoro conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con perdita della retribuzione e degli altri emolumenti, non è assimilabile alla sospensione cautelare disposta in pendenza di procedimenti penali o disciplinari; non si estendono quindi automaticamente alla prima le garanzie economiche previste per la seconda.
- La disciplina speciale di rango primario che impone la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale si applica al personale militare anche in presenza delle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare sulle altre ipotesi di sospensione, quando la misura è direttamente prevista dalla legge speciale.
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