Cassazione Civile, Ordinanza n. 28038/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per compensi professionali nei confronti di un collega, relativi alla comune difesa di un terzo. Il decreto era stato notificato al debitore, che propose opposizione. Il Tribunale dichiarò improcedibile l’opposizione per tardività rispetto al termine di cui all’art. 641 c.p.c.; la Corte d’appello confermò. In cassazione l’opponente dedusse quattro censure: 1) nullità della sentenza d’appello per illegittimità dell’attestazione dell’impedimento del presidente del collegio a sottoscriverla; 2) violazione delle regole sulla notificazione, perché la notifica dell’opposizione avrebbe dovuto essere eseguita al domicilio comunicato dal creditore al Consiglio dell’Ordine, e non al domicilio eletto nel ricorso monitorio; 3) violazione delle norme sulla sanatoria delle nullità, sostenendo che la seconda notifica, eseguita in un diverso indirizzo professionale del creditore, aveva comunque raggiunto lo scopo e sanato retroattivamente la prima mancata notifica; 4) violazione dell’art. 650 c.p.c., assumendo che l’incertezza sul luogo della notifica fosse stata ingenerata dal comportamento del creditore, che aveva indicato un indirizzo professionale diverso da quello eletto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo, assorbendo il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio per cui, nel caso concreto, la rinnovazione della notifica dell’opposizione ha comportato il raggiungimento dello scopo e la sanatoria retroattiva della nullità. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura sull’impedimento alla sottoscrizione della sentenza è stata ritenuta infondata, perché l’attestazione dell’impedimento del giudice è sottratta al sindacato di legittimità nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 15 d.m. n. 44 del 2011
Richiamato dal ricorrente in relazione alla sottoscrizione della sentenza; la Corte ha comunque escluso la sindacabilità dell’attestazione di impedimento.
art. 141 c.p.c.
Richiamato per contestare il luogo della notificazione dell’opposizione; la Corte ha ritenuto che la notifica dovesse comunque essere tentata al domicilio eletto nel ricorso monitorio.
art. 156 c.p.c.
La Corte ha applicato il principio del raggiungimento dello scopo e della sanatoria retroattiva della nullità della notificazione, ritenendo rilevante la seconda notifica andata a buon fine.
art. 160 c.p.c.
Richiamato in tema di nullità della notificazione; la Corte ha valorizzato l’effettivo raggiungimento dello scopo dell’atto.
art. 641 c.p.c.
È il termine processuale la cui violazione era stata posta a base della declaratoria di improcedibilità dell’opposizione; la Corte d’appello aveva ritenuto tardiva l’opposizione, ma la Cassazione ha corretto la valutazione in relazione alla sanatoria della notificazione.
art. 650 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’incertezza sul luogo della notifica fosse stata causata dal comportamento del creditore; il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del terzo.
art. 384 c.p.c.
La cassazione con rinvio è stata disposta perché sono necessari accertamenti di fatto non eseguibili in sede di legittimità.
art. 2700 c.c.
Richiamato per affermare che l’attestazione dell’impedimento del giudice è assistita da fede privilegiata nei limiti dell’attestazione stessa.
Massime di principio
- L’attestazione dell’impedimento del giudice a sottoscrivere la sentenza, ove riferita a una causa di impossibilità valutata dal collegio, non è sindacabile in cassazione quanto alla sua ritualità e veridicità, restando coperta da fede privilegiata nei limiti dell’attestazione.
- Quando l’opposizione a decreto ingiuntivo richiede una notifica al creditore presso un domicilio eletto, la parte opponente deve comunque tentare la notifica in quel domicilio, in ossequio al dovere di diligenza, salvo poi verificare l’effettivo sviluppo del procedimento notificatorio.
- Se la prima notificazione dell’atto di opposizione non va a buon fine, ma la parte attiva senza colpevole ritardo un nuovo tentativo di notifica che raggiunge il domicilio professionale corretto del destinatario, l’atto può ritenersi idoneo a conseguire lo scopo e a produrre sanatoria retroattiva della nullità.
- La tardività formale derivante da una prima mancata notifica non può essere affermata automaticamente quando la sequenza notificatoria complessiva mostra una tempestiva ripresa dell’attività e l’effettiva consegna dell’atto al destinatario.
- In sede di legittimità, quando la decisione impugnata dipende da accertamenti fattuali ulteriori sulla correttezza e sugli effetti del procedimento notificatorio, la Corte deve cassare con rinvio al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27967/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27969/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27970/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27971/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27972/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27974/2024 del 30/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →