Cassazione Penale, Sentenza n. 4628/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Asti che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio relativo alla documentazione di un elicottero. Il Procuratore contestava la ritenuta insussistenza del "fumus" del reato di contrabbando (sottrazione dei diritti di confine/IVA all'importazione) prevista dagli artt. 216, 250, 282 e 295 del d.P.R. 43/1973, sostenendo che il riesame avesse erroneamente valutato la prova e la sussistenza del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile (deciso il 13/01/2022). Ha ritenuto che, dalla stessa imputazione provvisoria richiamata dal Pubblico Ministero, risultasse che i diritti di confine evasi ascritti a Tremolada ammontavano a €25.226, quindi al di sotto della soglia di punibilità indicata dal PM (€49.993,03). Poiché la soglia non risultava superata, è venuta meno la sussistenza del fumus del reato e l'ordinanza di annullamento del sequestro è stata confermata implicitamente dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 43/1973
Le norme richiamate concernono il reato di contrabbando per sottrazione dei diritti di confine (IVA all'importazione). Perché sussista il fumus del reato, è necessario che, anche in una valutazione preliminare, emerga che l'evasione dei diritti superi la soglia di punibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che tale soglia non fosse superata.
Massime di principio
- Per valutare il fumus del reato di contrabbando per sottrazione dei diritti d'importazione occorre verificare se, anche in base all'imputazione provvisoria o agli atti disponibili, gli importi evasi superano la soglia di punibilità prevista: in assenza di tale superamento il fumus viene meno.
- Se dagli stessi atti del PM (imputazione provvisoria) emergono importi inferiori alla soglia rilevante, il ricorso avverso l'annullamento di misure cautelari è destinato a fallire per incoerenza dei presupposti.
- Il Pubblico Ministero deve fornire elementi coerenti e congruenti già nella fase di imputazione provvisoria: contraddizioni o dati che non superano soglie di punibilità pregiudicano la sussistenza del fumus e la legittimità del sequestro probatorio.
- Nelle contestazioni amministrativo-tributarie con profili penali, l'accertamento preliminare degli importi (quantificazione dell'evasione) è cruciale per giustificare misure cautelari sulle cose o documenti relativi; senza una chiara approssimazione degli importi rilevanti la misura può essere annullata.
- In situazioni simili, prima di proporre ricorso in Cassazione è fondamentale che il ricorrente verifichi la presenza, negli atti, di evidenze che effettivamente dimostrino il superamento della soglia di rilevanza penale.
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