Circolare numero 118 del 21-6-2000
1) Contenuto della legge Regionale n. 36/1998; 2) Datori di lavoro interessati e loro obblighi; 3) Misura e durata del beneficio; 4) Adempimenti a cura delle Agenzie; 5) Codifica aziende; 6) Modalità operative; 7) Istruzioni procedurali e contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il regime di aiuti previsto dalla L.R. Sardegna n. 36/1998 per l’assunzione e la trasformazione a tempo indeterminato di determinate categorie di lavoratori, nonché per alcune assunzioni a termine nel settore turistico. Definisce i benefici, i soggetti ammessi, le condizioni per accedervi, la misura e la durata degli sgravi, gli adempimenti delle aziende e delle Agenzie INPS, le modalità di esposizione in DM10/2 e le istruzioni contabili e finanziarie per la gestione dei rapporti con la Regione Sardegna.
Applicazione della L.R. Sardegna n. 36/1998 sugli incentivi contributivi all’occupazione
Applicazione della L.R. Sardegna n. 36/1998 sugli incentivi contributivi all’occupazione
La circolare disciplina l’attuazione operativa della legge regionale Sardegna n. 36 del 24 dicembre 1998, recante politiche attive sul costo del lavoro. La norma, qualificata come regime di aiuto notificato alla Commissione europea e ritenuto compatibile con il mercato comune, prevede sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che effettuano determinate assunzioni o trasformazioni contrattuali nel territorio regionale.
Quadro normativo e finalità
L’intervento regionale è finalizzato a coordinare e armonizzare le misure nazionali e regionali di sostegno all’occupazione. Il regime di aiuto è stato autorizzato dalla Commissione europea con riferimento alla compatibilità con il mercato comune, entro limiti applicativi validi per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2006. La circolare fornisce quindi le modalità applicative per i soggetti interessati, con particolare attenzione alle procedure INPS di conguaglio.
Soggetti e assunzioni agevolate
L’art. 1 della L.R. 36/1998 riconosce, dal 1° gennaio 1999, un incentivo pari allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori appartenenti a specifiche categorie:
- apprendisti qualificati;
- soggetti disoccupati e inoccupati che non fruiscono dei benefici della legge n. 223/1991;
- soggetti appartenenti a categorie protette;
- soggetti assunti a tempo indeterminato secondo la normativa vigente in materia di collocamento;
- soggetti in CIGS da almeno 24 mesi;
- soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;
- soggetti iscritti nelle liste di mobilità.
Gli stessi benefici spettano anche per:
- trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
- assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazioni di rapporti già instaurati a tempo determinato;
- assunzioni a tempo determinato effettuate da aziende operanti nel settore turistico.
Incumulabilità e modalità di fruizione
L’art. 5 stabilisce l’incumulabilità dei benefici regionali con altre agevolazioni statali o comunitarie previste, per lo stesso periodo, per incentivi all’occupazione. L’art. 6 prevede che l’erogazione avvenga mediante conguaglio con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, previa intesa con l’Istituto; l’intesa con la Regione Sardegna è stata stipulata il 29 maggio 2000.
La circolare precisa inoltre che:
- le somme conguagliate a titolo di sgravio non possono essere utilizzate per compensare altre partite debitorie del datore di lavoro diverse da quelle relative alla denuncia su cui il conguaglio è operato;
- in presenza di saldo a credito nella denuncia, i benefici non concorrono al calcolo degli interessi eventualmente spettanti;
- come previsto dall’intesa, l’INPS non assume responsabilità per eventuali sgravi successivamente accertati come indebiti.
Datori di lavoro ammessi e condizioni soggettive
Possono accedere ai benefici i soggetti indicati dall’art. 2 della legge, e cioè:
- imprese individuali, societarie e cooperative, nonché consorzi di tali imprese, con stabile organizzazione nel territorio della Regione Sardegna e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
- lavoratori autonomi datori di lavoro, compresi gli iscritti ad albi, ordini e collegi professionali;
- organizzazioni di utilità sociale senza fini di lucro.
L’agevolazione è riconosciuta per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato che determinino un aumento rispetto alla media dei dipendenti in forza nei sei mesi precedenti. Nel calcolo della media non si considerano:
- apprendisti;
- lavoratori assunti con CFL;
- lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Per accedere ai benefici, nei dodici mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione il datore di lavoro non deve aver proceduto a riduzioni di personale, salvo i casi derivanti da processi di crisi o ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del Lavoro, e non devono esservi sospensioni in atto. La fruizione è inoltre subordinata al rispetto dei contratti collettivi nazionali o degli accordi interconfederali e delle disposizioni della legge n. 482/1968 e successive modifiche. Il livello occupazionale raggiunto a seguito delle assunzioni agevolate non deve subire riduzioni durante il periodo di beneficio.
Misura e durata del beneficio
La durata e la misura dello sgravio dipendono dalla tipologia di assunzione o trasformazione.
Per le ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed i), i contributi sono concessi per cinque anni:
- 100% per i primi tre anni;
- 80% per il quarto anno;
- 60% per il quinto anno.
Se, con riferimento alle lettere b), c), d) ed i), il lavoratore ha superato i 35 anni di età, lo sgravio è pari al 100% per l’intero periodo.
Per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g) e h), i contributi sono concessi per quattro anni:
- 100% per il primo anno;
- 80% per il secondo anno;
- 60% per il terzo anno;
- 40% per il quarto anno.
Per le trasformazioni di contratti di formazione e lavoro avvenute nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della legge n. 36/1998, il beneficio è riconosciuto per due anni nella misura del 100% e dell’80%, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.
Domanda, controlli e ruolo delle strutture INPS
Per accedere al beneficio, i datori di lavoro devono presentare domanda all’Assessorato regionale del lavoro e all’Agenzia INPS territorialmente competente. L’INPS è coinvolto esclusivamente nelle operazioni di conguaglio; eventuali chiarimenti sulla disciplina, così come controversie o ricorsi, devono essere indirizzati agli uffici della Regione Sardegna.
L’Assessorato comunica alla Sede regionale le eventuali variazioni dei soggetti beneficiari, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. La Sede regionale cura gli adempimenti per l’attuazione dell’intesa e il coordinamento e monitoraggio delle attività delle Agenzie. Nell’ambito dei piani regionali di vigilanza, l’Istituto effettua i controlli necessari e informa l’Assessorato sugli esiti.
Codifica delle posizioni contributive e adempimenti delle aziende
Le Agenzie, ricevuta la richiesta di fruizione e la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, attribuiscono alle posizioni contributive il codice di autorizzazione "9Q", con il significato di azienda destinataria dei benefici della L.R. Sardegna n. 36/1998. La dichiarazione deve attestare:
- l’adesione a tutte le disposizioni della legge regionale e delle relative modalità attuative;
- la mancata fruizione, per lo stesso periodo, di altri benefici nazionali per i lavoratori destinatari degli incentivi regionali.
Per le aziende con accentramento contributivo presso un’Agenzia INPS fuori dalla Sardegna, il conguaglio non può essere effettuato sulla posizione accentrante; è quindi necessaria l’apertura di un’apposita posizione contributiva presso l’Agenzia competente per territorio. Tale posizione è contraddistinta dal tipo-azienda "B3" e dai codici di autorizzazione "9Q" e "0D".
Le aziende devono presentare mensilmente la denuncia contributiva mod. DM10/2 entro il giorno 16 del mese di scadenza. Nell’ambito della riscossione unificata di tributi e contributi, gli importi possono essere portati in compensazione tramite modello F24 secondo le ordinarie modalità.
Compilazione del DM10/2 e codici di sgravio
Nella compilazione del DM10/2 i datori di lavoro devono:
- esporre i lavoratori interessati nei quadri "B-C" senza particolari tipologie, come se non fossero soggetti ad alcuna riduzione contributiva;
- indicare nel quadro "D" l’ammontare della riduzione spettante per il periodo di paga, preceduto dai codici di sgravio previsti.
I codici per i benefici correnti sono:
- S301: apprendisti qualificati;
- S302: disoccupati e inoccupati senza benefici della legge n. 223/1991;
- S303: soggetti appartenenti a categorie protette;
- S304: soggetti assunti a tempo indeterminato secondo la normativa sul collocamento;
- S305: soggetti in CIGS da almeno 24 mesi;
- S306: soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;
- S307: soggetti iscritti nelle liste di mobilità;
- S308: trasformazioni di CFL in contratti a tempo indeterminato, anche part-time;
- S309: assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazioni di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato;
- S310: assunzioni a tempo determinato da parte di aziende del settore turistico.
Per i benefici pregressi riferiti a periodi decorrenti dal 1° gennaio 1999, i datori di lavoro possono utilizzare le denunce DM10/2 con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. In tal caso, gli importi vanno indicati in un rigo in bianco del quadro "D", preceduti dai codici:
- S311-S320, corrispondenti alle stesse categorie sopra elencate.
La procedura di controllo registra nell’archivio delle segnalazioni le matricole aziendali, i codici utilizzati e gli importi conguagliati per eventuali riscontri successivi.
Istruzioni contabili e gestione finanziaria
Per la copertura degli oneri, la Regione Sardegna effettua anticipazioni alla Sede di Cagliari secondo i termini dell’intesa. Le somme anticipate sono imputate in avere al conto GPA 18/53, assistito da apposito partitario per anno di riferimento.
La procedura di ripartizione dei DM10/2 contabilizza gli importi relativi ai codici S301-S320 al conto GPA 37/53 e rileva il credito verso la Regione Sardegna con scritture che coinvolgono i conti GPA 06/73 e GPA 27/53. I saldi dei conti GPA 37/53 e GPA 27/53 devono concordare costantemente. Per eventuali registrazioni manuali si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994.
Poiché la Sede di Cagliari è competente per i rapporti finanziari con la Regione, le altre sedi della Sardegna devono trasferire immediatamente i crediti accertati tramite mod. SC10/R, con scrittura in partita doppia "GPA 55/00 a GPA 06/73" e causale di trasferimento del credito per oneri ex lege n. 36/1998. Contestualmente, le sedi comunicano alla Sede di Cagliari il costo del servizio reso, fissato fino al 31 dicembre 2000 in lire 1.260 più IVA per ogni movimentazione dei codici di sgravio.
La Sede di Cagliari, ricevuti gli SC10/R e le comunicazioni di costo, provvede ad assumere in carico il credito trasferito e ad addebitare alla Regione gli oneri derivanti dai benefici concessi, il rimborso spese e l’IVA. Se le anticipazioni non sono sufficienti a coprire integralmente gli oneri, queste sono destinate prioritariamente al rimborso delle spese e dell’IVA e, per l’eventuale residuo, alla riduzione del credito per i benefici concessi. La sede provvede inoltre a interessare la Regione, tramite la Sede regionale, per le operazioni di conguaglio e segnala tempestivamente alla Direzione generale eventuali difficoltà.
Conti di nuova istituzione
La circolare istituisce i seguenti conti:
- GPA 06/73: credito verso la Regione Sardegna per contributi erogati ai datori di lavoro ai sensi degli artt. 1, 4 e 6 della L.R. 36/1998;
- GPA 18/53: debito per anticipazioni ricevute dalla Regione Sardegna per l’erogazione del contributo;
- GPA 27/53: addebitamento alla Regione Sardegna degli oneri per contributi erogati;
- GPA 37/53: contributi erogati ai datori di lavoro con il sistema di denuncia DM 5 febbraio 1969 per conto della Regione Sardegna.
Nel complesso, la circolare definisce un sistema di sostegno all’occupazione regionale fondato su sgravi contributivi, con regole puntuali su beneficiari, condizioni di accesso, misura degli incentivi, modalità di esposizione in denuncia e gestione contabile dei rapporti con la Regione Sardegna.
Punti principali
Ambito della norma e categorie agevolate
La L.R. 36/1998, efficace dal 1° gennaio 1999, prevede incentivi pari allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, nel territorio della Sardegna, lavoratori appartenenti a specifiche categorie: apprendisti qualificati, disoccupati e inoccupati senza benefici della legge n. 223/1991, categorie protette, soggetti assunti a tempo indeterminato secondo la normativa sul collocamento, soggetti in CIGS da almeno 24 mesi, disoccupati da almeno 24 mesi e iscritti nelle liste di mobilità. I benefici si applicano anche a trasformazioni di CFL in contratti a tempo indeterminato, ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e a trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, nonché alle assunzioni a tempo determinato da parte di aziende del settore turistico.
Incumulabilità e modalità di erogazione
L’art. 5 dispone che i benefici regionali non sono cumulabili con altre agevolazioni statali o comunitarie previste per lo stesso periodo in materia di incentivi all’occupazione. L’art. 6 prevede l’erogazione tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo intesa con l’Istituto stipulata il 29 maggio 2000. I benefici conguagliati non possono essere utilizzati per compensare altre partite debitorie o creditorie del datore di lavoro verso l’INPS; se la denuncia presenta un saldo a credito, gli importi agevolati non rilevano ai fini del calcolo di eventuali interessi.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
Possono accedere agli sgravi imprese individuali, societarie e cooperative, consorzi di imprese con stabile organizzazione in Sardegna, lavoratori autonomi datori di lavoro anche iscritti ad albi, ordini e collegi professionali, e organizzazioni di utilità sociale senza fini di lucro. I benefici spettano per assunzioni o trasformazioni che determinino un incremento rispetto alla media dei dipendenti dei sei mesi precedenti; nella media non si computano apprendisti, lavoratori assunti con CFL e a tempo determinato. Nei dodici mesi precedenti non devono risultare riduzioni di personale o sospensioni, salvo i casi connessi a crisi o ristrutturazioni approvate da CIPE o Ministero del Lavoro. È inoltre richiesto il rispetto dei contratti collettivi, degli accordi interconfederali e della legge n. 482/1968, oltre alla permanenza del livello occupazionale raggiunto durante il periodo agevolato.
Misura e durata degli sgravi
Per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) dell’art. 1, comma 1, il beneficio dura cinque anni: 100% per i primi tre anni, 80% per il quarto anno e 60% per il quinto. Per i soggetti di età superiore a 35 anni, relativamente alle ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed i), lo sgravio è del 100% per l’intero periodo. Per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g) e h) il beneficio dura quattro anni: 100% il primo anno, 80% il secondo, 60% il terzo, 40% il quarto. Se la trasformazione di CFL è avvenuta nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della legge, il beneficio dura due anni con misura 100% e 80% dal 1° gennaio 1999.
Adempimenti delle Agenzie e codifica aziendale
Le richieste di chiarimento sulla disciplina, nonché controversie e ricorsi, devono essere indirizzate agli uffici della Regione Sardegna; l’INPS interviene solo per le operazioni di conguaglio. Le Agenzie attribuiscono alle aziende il codice di autorizzazione "9Q" previa dichiarazione di responsabilità che attesti l’adesione alla L.R. 36/1998 e la non fruizione, per lo stesso periodo, di altri benefici nazionali. Per le aziende con accentramento contributivo fuori Sardegna è necessario aprire una posizione contributiva apposita presso l’Agenzia competente, con tipo-azienda "B3" e codici "9Q" e "0D". Le denunce DM10/2 vanno presentate entro il giorno 16 del mese di scadenza; le somme possono essere compensate anche tramite F24 secondo le regole della riscossione unificata.
Modalità di esposizione nel DM10/2
I lavoratori interessati vanno esposti nei quadri B-C del DM10/2 senza particolari tipologie, come se non fossero soggetti a riduzione. L’importo dello sgravio va indicato nel quadro D con specifici codici: da S301 a S310 per i benefici correnti e da S311 a S320 per i benefici pregressi riferiti a periodi dal 1° gennaio 1999. Per i recuperi arretrati, i datori di lavoro possono usare le denunce con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Istruzioni contabili e rapporti finanziari con la Regione
La Regione Sardegna effettua anticipazioni alla Sede di Cagliari secondo quanto previsto dall’intesa. Le somme anticipate sono imputate al conto GPA 18/53; i benefici rilevati dalle denunce DM10/2 sono contabilizzati al conto GPA 37/53, con corrispondente credito verso la Regione sul GPA 06/73 e addebito sul GPA 27/53. Le altre sedi della regione trasferiscono alla Sede di Cagliari i crediti accertati mediante mod. SC10/R. È inoltre previsto un rimborso spese per il servizio reso, fissato fino al 31 dicembre 2000 in lire 1.260 più IVA per ciascuna movimentazione dei codici di sgravio. Sono istituiti i conti GPA 06/73, GPA 18/53, GPA 27/53 e GPA 37/53 per la gestione dei rapporti finanziari e contabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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