Circolare numero 115 del 16-6-2000
Indicazioni integrative a quelle fornite con circolare n. 59 del 6.3.2000 in materia di contratti di riallineamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla contrattazione di riallineamento. Precisa che l’autorizzazione comunitaria del 8.4.1999 non copre la proroga dei termini introdotta dalla legge finanziaria 2000, con conseguente sospensione degli effetti dei contratti stipulati dopo il 31.12.1999 e senza avvio di recuperi. Esclude inoltre l’utilizzo dei contratti di riallineamento da parte di aziende costituite dopo la stipula dei contratti provinciali, in quanto incompatibile con la finalità comunitaria di emersione del sommerso. Vengono poi chiariti i criteri per la retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione contributiva, confermando la regola del contratto di riallineamento nel rispetto dei minimi del 25% e del 50% e precisando le modalità di sanatoria dei periodi pregressi. Infine, si richiede alle Direzioni regionali una comunicazione trimestrale più dettagliata sul numero di aziende e lavoratori interessati.
Ulteriori indicazioni sui contratti di riallineamento, proroga dei termini, aziende di nuova costituzione e retribuzione di riferimento
Chiarimenti sui contratti di riallineamento e sugli effetti della proroga dei termini
La circolare interviene per fornire ulteriori indicazioni applicative in materia di contrattazione di riallineamento, alla luce di questioni emerse dopo i precedenti chiarimenti. L’obiettivo è precisare l’ambito temporale della disciplina, i soggetti che possono accedervi, i criteri di calcolo della contribuzione in fase di regolarizzazione e gli adempimenti informativi delle strutture periferiche.
Ambito temporale e proroga dei termini
Si precisa che l’autorizzazione della Commissione Europea n. SG(99)D/2482, relativa all’applicabilità della normativa sulla contrattazione da riallineamento e rilasciata l’8 aprile 1999, non si estende alla ulteriore proroga dei termini prevista dall’art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).
In attesa del completamento del procedimento per ottenere una nuova e necessaria autorizzazione comunitaria, devono essere mantenuti in sospeso:
- gli effetti dei contratti di riallineamento stipulati successivamente al 31.12.1999;
- gli effetti dei verbali di recepimento stipulati successivamente alla medesima data.
Di conseguenza, le Sedi devono astenersi, per il momento, dall’avvio di eventuali azioni di recupero.
Aziende di nuova costituzione
La circolare riferisce il ripensamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, espresso con nota prot. n. 6/PS/53602/p.t.P. del 15.3.2000, rispetto al precedente orientamento favorevole all’applicabilità dei contratti di riallineamento anche alle aziende di nuova costituzione.
Alla luce di quanto emerso in sede di Commissione CEE, tali contratti sono qualificati come strumento finalizzato esclusivamente all’emersione dell’occupazione sommersa. L’utilizzo da parte di imprese costituite dopo la stipula integrerebbe invece un "aiuto al funzionamento" non compatibile con la normativa comunitaria.
Ne consegue che il ricorso alla contrattazione di riallineamento è consentito solo alle aziende che, alla data di stipula dei contratti provinciali, risultavano già costituite o comunque operanti.
Retribuzione di riferimento e regolarizzazione contributiva
La circolare richiama il comma 4 dell’art. 5 della legge n. 608/1996, introdotto dall’art. 23 della legge n. 196/1997, per chiarire la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali.
La retribuzione di riferimento è quella fissata dagli accordi di riallineamento, con i seguenti limiti minimi:
- non inferiore al 25% del minimale per il periodo iniziale;
- non inferiore al 50% per i periodi successivi;
- adeguamento entro 36 mesi al 100% dei minimali di retribuzione giornaliera di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Tale disposizione è qualificata come interpretazione autentica delle norme sulla corresponsione retributiva e sulla determinazione contributiva di cui alla legge n. 389/1989.
La circolare chiarisce inoltre che il comma 3 dello stesso art. 5 consente, per i periodi pregressi alla stipula dell’accordo provinciale, la sanatoria delle pendenze contributive e di quelle relative alla fiscalizzazione di leggi speciali, alle sanzioni e agli sgravi contributivi.
Limiti e modalità della sanatoria
Per i periodi anteriori all’accordo provinciale, la regolarizzazione deve avvenire senza oneri accessori e sulla base della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento, nel rispetto del minimo del 25% del minimale contributivo.
La circolare specifica che:
- se la retribuzione effettivamente corrisposta nei periodi pregressi era superiore al 25%, il contributo va calcolato su quanto effettivamente pagato;
- dalla regolarizzazione non possono derivare rimborsi per le aziende;
- se il contratto provinciale non prevede una retribuzione di riferimento per la regolarizzazione, si assume il livello retributivo iniziale valido per i periodi successivi al recepimento dell’accordo, che non può comunque essere inferiore al 50% del minimale.
Tale criterio si applica anche alle sanatorie avviate prima dell’entrata in vigore dell’art. 75 della legge n. 448/1998.
Chiarimenti sul comma 3-sexies dell’art. 5 della legge n. 608/1996
La circolare chiarisce che il comma 3-sexies, inserito dall’art. 75 della legge n. 448/1998, non introduce una ulteriore forma di sanatoria rispetto a quella già prevista dal comma 3. La norma si limita a stabilire condizioni aggiuntive per l’applicazione della sanatoria ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.
Adempimenti delle Direzioni regionali
Per esigenze di rilevazione quantitativa del fenomeno, le Direzioni regionali devono trasmettere trimestralmente alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive, oltre ai dati già richiesti con la circolare n. 59 del 6 marzo 2000, anche:
- il numero delle aziende che hanno recepito i contratti di riallineamento;
- il numero dei lavoratori interessati;
- con riferimento ai contratti recepiti successivamente all’1.1.1999;
- secondo lo schema allegato alla circolare.
Il documento si chiude con l’allegato contenente la struttura del prospetto riepilogativo per provincia e per settore di attività (industria, artigianato, agricoltura, commercio, terziario e totali).
Punti principali
Proroga dei termini e sospensione degli effetti
Si chiarisce che l’autorizzazione della Commissione Europea SG(99)D/2482 del 8.4.1999, relativa all’applicabilità della normativa sulla contrattazione da riallineamento, non si estende alla proroga dei termini disposta dall’art. 63 della legge 23.12.1999, n. 488. In attesa della nuova autorizzazione comunitaria, devono essere tenuti in sospeso gli effetti dei contratti di riallineamento e dei verbali di recepimento stipulati dopo il 31.12.1999. Le Sedi, nel frattempo, non devono avviare azioni di recupero.
Aziende di nuova costituzione e limiti di applicazione
Il Ministero del Lavoro, con nota del 15.3.2000, ha rivisto il precedente orientamento favorevole all’applicazione dei contratti di riallineamento anche alle aziende di nuova costituzione. In base ai chiarimenti resi in sede comunitaria, tali contratti sono finalizzati esclusivamente all’emersione dell’occupazione sommersa e il loro utilizzo da parte di imprese costituite dopo la stipula configurerebbe un aiuto al funzionamento non compatibile con la normativa CEE. Ne consegue che il ricorso alla contrattazione di riallineamento è consentito solo alle aziende già costituite o comunque operanti alla data di stipula dei contratti provinciali.
Retribuzione di riferimento per la regolarizzazione
La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non può essere inferiore al 25% del minimale; per i periodi successivi deve salire almeno al 50% e adeguarsi entro 36 mesi al 100% dei minimali di retribuzione giornaliera di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito dalla legge 7.12.1989, n. 389. La norma è qualificata come interpretazione autentica delle regole sulla retribuzione e contribuzione. Per i periodi anteriori all’accordo provinciale è consentita la sanatoria delle contribuzioni omesse o ridotte, senza oneri accessori, sulla base del livello retributivo indicato dal contratto di riallineamento e comunque nel rispetto del minimo del 25%.
Portata della sanatoria e casi particolari
La sanatoria riguarda anche le pendenze contributive relative ai periodi pregressi, nonché le voci collegate alla fiscalizzazione di leggi speciali, alle sanzioni e agli sgravi contributivi, secondo il combinato disposto dell’art. 5 della legge n. 608/1996 e delle modifiche introdotte dalla legge n. 196/1997. Il successivo comma 3-sexies, aggiunto dall’art. 75 della legge n. 448/1998, non introduce una nuova sanatoria, ma stabilisce condizioni aggiuntive per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore. Se la retribuzione effettivamente corrisposta nei periodi pregressi supera il 25%, il contributo va assolto su tale importo effettivo, poiché dalla regolarizzazione non possono derivare rimborsi per le aziende. Se il contratto provinciale non indica una retribuzione di riferimento per la regolarizzazione, va assunto il livello iniziale valido dopo il recepimento, che non può essere inferiore al 50% del minimale; questo criterio vale anche per le sanatorie già avviate prima dell’entrata in vigore dell’art. 75 della legge n. 448/1998.
Adempimenti informativi delle Direzioni regionali
Per consentire una rilevazione quantitativa più precisa del fenomeno, le Direzioni regionali devono trasmettere trimestralmente alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive, oltre ai dati già richiesti con la circolare n. 59 del 6.3.2000, anche il numero delle aziende e il numero dei lavoratori che hanno recepito i contratti di riallineamento ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 608/1996, secondo lo schema allegato.
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