Circolare numero 117 del 20-6-2000
Istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall'art. 10, c. 2 e 3 della legge n. 53/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 10 della legge n. 53/2000 per le aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di dipendenti in astensione obbligatoria o facoltativa. Vengono precisati ambito soggettivo, condizioni di accesso, modalità di autocertificazione, codifiche aziendali, istruzioni per la denuncia contributiva DM10/2, regolarizzazione dei periodi pregressi e imputazioni contabili. Il beneficio è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e opera entro limiti temporali specifici legati alla nascita, adozione o affidamento del minore.
Sgravio contributivo del 50% per assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità/paternità
Sgravio contributivo per assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di maternità e paternità, con specifico riguardo allo sgravio contributivo riconosciuto alle aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di personale in astensione obbligatoria o facoltativa. Il documento chiarisce i soggetti ammessi al beneficio, le condizioni per accedervi, le modalità operative di esposizione nelle denunce contributive e i relativi riflessi contabili.
Contenuto della disciplina e misura dell’agevolazione
Il comma 2 dell’art. 10 della legge n. 53/2000 prevede uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori che si astengono dal lavoro ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, come modificata dalla stessa legge n. 53/2000.
La circolare precisa che il beneficio opera:
- fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione;
- per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
L’art. 10, comma 1, consente inoltre l’assunzione del sostituto anche con anticipo fino a un mese rispetto all’inizio dell’astensione, salvo più ampi periodi previsti dalla contrattazione collettiva.
Soggetti beneficiari
Il beneficio si applica in due ipotesi:
- aziende con meno di 20 dipendenti, ai sensi dell’art. 10, comma 2;
- aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, ai sensi dell’art. 10, comma 3.
Per le aziende con dipendenti, la circolare precisa che il requisito della forza occupazionale inferiore a 20 unità deve essere verificato al momento dell’assunzione del lavoratore sostituto.
Computo della forza occupazionale
Ai fini della verifica della soglia dimensionale, la circolare chiarisce che nel numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, compresi lavoranti a domicilio e dirigenti.
Sono inoltre fornite indicazioni specifiche sul trattamento di alcune categorie:
- il lavoratore assente, anche se non retribuito, è escluso dal computo solo se è stato assunto un sostituto;
- in tal caso, il sostituto viene invece conteggiato;
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti sono esclusi dal computo numerico;
- i lavoratori part-time si computano sempre in proporzione all’orario svolto, in base all’art. 6 del D.Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61, salvo le disposizioni del titolo III dello Statuto dei lavoratori.
Assunzioni in caso di maternità di lavoratrici autonome
La circolare estende l’applicazione dello sgravio alle assunzioni con contratto a tempo determinato effettuate in caso di maternità di lavoratrici autonome tutelate dalla legge n. 546/1987.
Rientrano in tale ambito le seguenti categorie:
- lavoratrici autonome;
- coltivatrici dirette;
- mezzadre e colone;
- artigiane;
- esercenti attività commerciali.
Modalità di accesso al beneficio
Per accedere allo sgravio, le aziende devono presentare alla competente Agenzia dell’Istituto un’autocertificazione, ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, con cui attestano:
- che l’assunzione del lavoratore è effettuata in sostituzione di personale in astensione ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, come modificati dalla legge n. 53/2000;
- che la forza occupazionale dell’azienda, al momento dell’assunzione, è inferiore a 20 unità.
Le aziende autonome prive di personale dipendente devono contestualmente all’assunzione aprire un’apposita posizione contributiva.
Codifica aziendale e gestione della denuncia contributiva
Alle posizioni contributive delle aziende aventi titolo deve essere attribuito il codice di autorizzazione "9R", con il nuovo significato di "Azienda avente titolo allo sgravio ex L. n. 53/2000", a decorrere dal 1/3/2000.
Nella compilazione del modello DM10/2 i datori di lavoro devono:
- determinare i contributi previdenziali e assistenziali senza operare riduzioni, secondo la misura ordinariamente dovuta nel settore di attività;
- utilizzare il codice tipo contribuzione "82", che identifica i lavoratori per i quali spetta la riduzione del 50%;
- precedere tale codice con la qualifica corretta tra:
- 1 = operai tempo pieno;
- 2 = impiegati tempo pieno;
- O = operai part-time;
- Y = impiegati part-time;
- indicare nelle apposite caselle il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l’ammontare delle retribuzioni imponibili, ovvero, per il part-time, il numero delle ore;
- esporre l’importo del beneficio contributivo, pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, in uno dei righi in bianco del quadro D con il codice di nuova istituzione "L222" e la dicitura "Rid. ex. L.53/2000".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per recuperare il beneficio relativo ai periodi decorrenti dall’entrata in vigore della legge n. 53/2000, i datori di lavoro aventi titolo possono utilizzare le denunce DM10/2 con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
In tal caso, l’importo dello sgravio pregresso va indicato nel quadro D del modello DM10/2 con la dicitura "Sgr. Arr. L. 53/2000" e il codice "L223".
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile, la circolare istituisce due conti distinti in funzione della competenza:
- GAW 37/72, per gli sgravi di competenza dell’anno in corso;
- GAW 37/51, per gli sgravi di competenza degli anni precedenti.
Per le registrazioni contabili effettuate manualmente si rinvia alle istruzioni del messaggio n. 00543 del 4.5.1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95".
Punti principali
Ambito del beneficio e misura dello sgravio
Lo sgravio contributivo è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, come modificati dalla legge n. 53/2000. Il beneficio si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’accoglienza del minore.
Soggetti beneficiari
Possono accedere allo sgravio le aziende con meno di 20 dipendenti, di qualsiasi settore, e le aziende in cui operano lavoratrici autonome ai sensi della legge n. 546/1987. Per le imprese con dipendenti, il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione del sostituto.
Criteri di computo della forza occupazionale
Nel calcolo dei dipendenti si comprendono tutti i lavoratori di qualunque qualifica, inclusi lavoranti a domicilio e dirigenti. Il lavoratore assente non retribuito, ad esempio per servizio militare o gravidanza e puerperio, è escluso dal computo solo se è stato assunto un sostituto, che in tal caso viene conteggiato. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e in apprendistato sono esclusi dal computo numerico. Per il part-time, il computo va effettuato in proporzione all’orario svolto, salvo diverse disposizioni del titolo III dello Statuto dei lavoratori.
Aziende con lavoratrici autonome
Lo sgravio si applica anche alle assunzioni effettuate in caso di maternità di lavoratrici autonome tutelate dalla legge n. 546/1987. Rientrano in tale ambito le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali richiamate dalle leggi n. 1047/1957, n. 463/1959 e n. 613/1966 e successive modificazioni.
Modalità di accesso e autocertificazione
Le aziende interessate devono presentare alla competente Agenzia dell’Istituto un’autocertificazione, ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, attestando che l’assunzione è effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione e che la forza occupazionale aziendale, al momento dell’assunzione, è inferiore a 20 unità. Le aziende autonome prive di personale dipendente devono aprire contestualmente all’assunzione un’apposita posizione contributiva.
Codifica aziendale e denuncia DM10/2
Alle posizioni contributive delle aziende aventi titolo va attribuito il codice di autorizzazione "9R", con il significato di "Azienda avente titolo allo sgravio ex L. n. 53/2000" a decorrere dal 1/3/2000. Nelle denunce DM10/2 i datori di lavoro devono esporre i contributi senza riduzione, utilizzare il codice tipo contribuzione "82" per i lavoratori beneficiari, indicare le qualifiche 1, 2, O e Y per operai/impiegati full-time e part-time, e riportare numero dipendenti, giornate retribuite o ore per il part-time e retribuzioni imponibili. Lo sgravio del 50% va poi esposto nel quadro D con il codice "L222" e la dicitura "Rid. ex. L.53/2000".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per il conguaglio dei benefici relativi ai periodi decorrenti dall’entrata in vigore della legge n. 53/2000, le aziende aventi titolo possono utilizzare le denunce DM10/2 con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. L’importo arretrato va indicato nel quadro D con la dicitura "Sgr. Arr. L. 53/2000" e il codice "L223".
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli sgravi esposti con i codici "L222" e "L223" sono istituiti i conti GAW 37/72, per gli sgravi di competenza dell’anno in corso, e GAW 37/51, per quelli di competenza degli anni precedenti. Per le registrazioni contabili manuali si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4.5.1994, con uso del codice utente "1" e del codice documento "95".
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