Circolare numero 116 del 19-6-2000
Per gli assicurati che hanno ottenuto la pensione con decorrenza 1° gennaio 1994 a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 1993, ai fini del diritto all’integrazione al trattamento minimo devono essere valutati i soli redditi personali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per alcune pensioni con diritto maturato entro il 31 dicembre 1993 e domanda presentata entro tale data, continua ad applicarsi la disciplina previgente sull’integrazione al trattamento minimo: ai fini del diritto si considerano solo i redditi del pensionato, senza quelli del coniuge. Vengono richiamati gli effetti della sentenza della Cassazione n. 132/2000 e precisate le modalità di definizione delle domande pendenti, delle controversie in corso e delle pensioni già in pagamento, nonché i limiti relativi a prescrizione, decadenza e decorrenza degli arretrati.
Integrazione al trattamento minimo delle pensioni: effetti della sentenza Cassazione n. 132/2000 sui redditi del coniuge
Integrazione al trattamento minimo delle pensioni alla luce della Cassazione n. 132/2000
La circolare interviene per coordinare la disciplina dell’integrazione al trattamento minimo con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, in particolare in relazione al rilievo dei redditi del coniuge. Il documento chiarisce quali pensioni restino assoggettate alla disciplina previgente e come vadano trattate le domande pendenti, i contenziosi e le posizioni già in essere.
Evoluzione normativa
L’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione originaria, escludeva l’integrazione al minimo per i soggetti con redditi propri superiori a determinati limiti. Successivamente, l’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall’articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha stabilito che, dal 1° gennaio 1994, ai fini del diritto all’integrazione al minimo debba considerarsi non solo il reddito del pensionato, ma anche quello del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
La medesima normativa ha però previsto una salvaguardia per i pensionati in essere al 31 dicembre 1993, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente. I criteri operativi erano già stati definiti con la circolare n. 118 del 20 aprile 1994.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 132 del 2000, ha precisato che devono considerarsi "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993" anche coloro che, entro tale data, hanno perfezionato il diritto a pensione e presentato la relativa domanda, pur entrando in pagamento del primo rateo dal 1° gennaio 1994. La pronuncia valorizza la distinzione tra il momento di maturazione del diritto e la decorrenza economica del trattamento previdenziale.
Effetti sulle pensioni con requisiti maturati entro il 1993
In applicazione di tale orientamento, per le pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1994 a soggetti che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 e presentato la domanda entro la stessa data, continua ad applicarsi la disciplina anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 503/1992. Ne consegue che, per l’integrazione al minimo, devono essere considerati soltanto i redditi del pensionato, con esclusione di quelli del coniuge.
Lo stesso criterio viene esteso, se ricorrono i medesimi presupposti, anche agli altri trattamenti pensionistici integrabili al minimo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 638/1983 e successive modificazioni, quali pensioni di anzianità e pensioni di inabilità.
Gestione delle domande e delle controversie
Le domande eventualmente ancora pendenti devono essere definite secondo i criteri sopra richiamati. Analogamente devono essere definite le controversie giudiziarie in corso. Per le pensioni già in essere, il diritto e/o la misura dell’integrazione al trattamento minimo devono essere ricalcolati, su domanda degli interessati, tenendo conto della sola posizione reddituale del pensionato nei casi ricompresi nell’ambito applicativo della sentenza.
Arretrati, prescrizione e decadenza
Gli arretrati spettanti devono essere corrisposti nei limiti della prescrizione ordinaria, a condizione che non sia intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato e che non sia decorso il termine di decadenza per proporre l’azione giudiziaria.
Se vi è una sentenza negativa definitiva, i ratei di integrazione al minimo sono dovuti dal mese successivo al passaggio in giudicato della decisione.
La circolare richiama inoltre le istruzioni della circolare n. 123 del 29 maggio 1997 per il termine di decadenza previsto dall’articolo 4 della legge 14 novembre 1992, n. 438: il termine triennale per l’azione giudiziaria decorre dal 181° giorno successivo alla notifica del provvedimento di diniego, oppure, in caso di ricorso, dalla decisione sul ricorso o dalla scadenza del termine per deciderlo, se antecedenti al 181° giorno.
Il compimento della decadenza estingue il diritto ai ratei di integrazione maturati fino a quel momento, fermo restando che il diritto al minimo resta imprescrittibile e non soggetto a decadenza. In tale ipotesi, l’integrazione può essere riconosciuta con effetto dal mese successivo a quello in cui la decadenza si è verificata.
Integrazione parziale
La decadenza non opera nei casi in cui la valutazione del reddito del pensionato cumulato con quello del coniuge abbia determinato non un diniego, ma il riconoscimento di una integrazione parziale. In base ai principi delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6491 del 23 maggio/18 luglio 1996, la parte residua eventualmente dovuta resta assoggettata alla sola prescrizione ordinaria.
Punti principali
Premessa normativa e modifica del 1992-1993
La disciplina originaria dell’articolo 6 della legge n. 638/1983 escludeva l’integrazione al minimo per chi possedeva redditi personali superiori a determinati limiti. Con l’articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992, come modificato dalla legge n. 537/1993, dal 1° gennaio 1994 è stato disposto che, oltre al reddito del pensionato, rilevi anche il reddito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Per i pensionati in essere al 31 dicembre 1993 è rimasta ferma la normativa precedente. I criteri applicativi erano già stati forniti con circolare n. 118 del 20 aprile 1994.
Principio affermato dalla Cassazione n. 132/2000
La Corte di Cassazione ha chiarito che sono da considerarsi "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993" coloro che entro tale data hanno perfezionato il diritto a pensione e hanno presentato la relativa domanda, anche se il primo rateo è stato pagato dal 1° gennaio 1994. La sentenza distingue quindi tra momento di maturazione del diritto e decorrenza del trattamento.
Applicazione della disciplina previgente per le pensioni con requisiti maturati entro il 1993
Per le pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza 1° gennaio 1994 a soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 e hanno presentato domanda entro tale data, si applica la disciplina antecedente alle modifiche del d.lgs. n. 503/1992. Ai fini dell’integrazione al minimo devono essere considerati soltanto i redditi del pensionato, con esclusione di quelli del coniuge. Lo stesso criterio vale anche per gli altri trattamenti pensionistici integrabili al minimo, come pensioni di anzianità e di inabilità, se ricorrono i medesimi presupposti.
Domande pendenti, contenzioso e pensioni in essere
Le domande ancora pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definite secondo i criteri sopra indicati. Per le pensioni già in pagamento, su domanda degli interessati, il diritto e/o la misura dell’integrazione al minimo devono essere ricalcolati applicando la disciplina previgente nei casi ammessi dalla sentenza.
Arretrati, prescrizione e decadenza
Gli arretrati possono essere corrisposti nei limiti della prescrizione ordinaria, purché non sia intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato e purché non sia decorso il termine di decadenza per l’azione giudiziaria. Se vi è sentenza negativa, i ratei di integrazione al minimo spettano dal mese successivo al passaggio in giudicato. La circolare richiama inoltre il termine triennale di decadenza previsto per le situazioni disciplinate dall’articolo 4 della legge n. 438/1992, che decorre dal 181° giorno successivo alla notifica del provvedimento di diniego, oppure, in caso di ricorso, dalla decisione del ricorso o dalla scadenza del relativo termine se anteriori. La decadenza estingue il diritto ai ratei maturati fino a quel momento, ma non incide sul diritto al minimo in sé, che resta imprescrittibile e non soggetto a decadenza.
Ipotesi di integrazione parziale
La decadenza non opera quando la valutazione del reddito del pensionato cumulato con quello del coniuge abbia portato non a un diniego, ma al riconoscimento di una integrazione parziale. In tali casi, secondo i principi delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6491 del 1996, la parte residua dovuta è soggetta alla sola prescrizione ordinaria.
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