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Circolare

Circolare numero 119 del 22-6-2000

La legge 3.8.1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali", pubblicata in Supplemento ordinario alla G.U. n. 183 del 6.8.1999 ed entrata in vigore il 21.8.1999, ha apportato al Capo III rilevanti innovazioni in materia di "status" degli amministratori locali, modificando il regime delle aspettative, dei permessi, delle indennità e dettando una nuova disciplina del regime degli oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali per i lavoratori che ricoprono gli incarichi da essa individuati. Lo stesso provvedimento normativo ha contestualmente abrogato le disposizioni della legge 27.12.1985, n. 816 incompatibili con la normativa introdotta ed ha altresì chiarito, con definitiva disposizione interpretativa, la corretta lettura da attribuire al dettato dell' art. 2 della stessa legge n. 816/1985, come autenticamente interpretato dall' art. 8ter del D.L. 18.1.1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19.3.1993, n. 68, che aveva stabilito al co. 1 l'estensione a tutti i lavoratori pubblici e privati della disciplina previdenziale dettata dal co. 2 del predetto articolo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le innovazioni introdotte dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 per i lavoratori dipendenti eletti in cariche amministrative presso gli enti locali. Vengono aggiornati ambito soggettivo, disciplina di aspettativa e permessi, nonché il regime degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico degli enti locali. La circolare chiarisce anche la portata retroattiva dell’interpretazione autentica dell’art. 2 della L. 816/1985 e indica gli adempimenti operativi per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse.

Nuove regole su aspettativa, permessi e oneri previdenziali per amministratori locali (L. 265/1999)

Innovazioni della legge 3 agosto 1999, n. 265 in materia di cariche amministrative locali

La circolare illustra il nuovo assetto introdotto dalla legge n. 265/1999 per i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire incarichi amministrativi negli enti locali. L’intervento riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, il regime di aspettativa e permessi e la disciplina degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, con chiarimenti anche su posizioni pregresse e regolarizzazioni contributive.

Ambito di applicazione

La legge aggiorna l’elenco delle cariche amministrative rilevanti ai fini delle nuove disposizioni, adeguandolo all’evoluzione dell’ordinamento degli enti locali. Sono destinatari delle norme i lavoratori eletti come:

  • sindaci, anche metropolitani;
  • presidenti delle province;
  • consiglieri dei comuni, anche metropolitani, e delle province;
  • componenti delle giunte comunali e provinciali;
  • presidenti dei consigli comunali e provinciali;
  • presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane;
  • componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali;
  • componenti degli organi di decentramento.

Per gli Istituti Autonomi Case Popolari, la Regione può adeguare con legge regionale la disciplina dello status, con particolare riferimento a permessi e aspettative, ai principi del Capo III della legge n. 265/1999. In attesa delle leggi regionali, le Regioni possono collocare, su richiesta, presidenti e vicepresidenti in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 22, con oneri previdenziali a carico degli IACP.

Aspettativa non retribuita e permessi

La legge conferma il diritto dei lavoratori dipendenti eletti nelle cariche previste a essere collocati, su richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. La circolare sottolinea che il diritto riguarda tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia del privato, purché titolari delle cariche indicate.

Quanto ai permessi, il regime resta articolato in permessi retribuiti e non retribuiti, alternativi all’aspettativa non retribuita.

Permessi retribuiti

L’art. 24 conferma le tipologie di permesso già previste dalla legge n. 816/1985, con precisazioni sul perimetro temporale e sulle cariche interessate. Le disposizioni si applicano anche:

  • ai militari di leva o richiamati;
  • a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.

Per sindaci, presidenti di provincia e presidenti di comunità montana è prevista, a richiesta, anche una licenza illimitata in attesa di congedo per l’intera durata del mandato.

Permessi non retribuiti

A tutti i lavoratori interessati dall’art. 24 spettano ulteriori 24 ore lavorative mensili di permesso non retribuito quando necessarie per l’espletamento del mandato.

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi

L’art. 26 ridefinisce il regime degli oneri connessi alle cariche amministrative locali. La principale innovazione consiste nel fatto che l’ente locale presso il quale è svolto il mandato provvede a proprio carico al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli amministratori indicati dalla norma, senza più distinguere tra datore di lavoro pubblico o privato dell’amministratore e senza collegare il beneficio alla titolarità dell’indennità di carica.

La disciplina si coordina con l’art. 23, che regola l’indennità di funzione, sostitutiva della precedente indennità di carica.

Cariche che danno diritto alla copertura

Le cariche elencate dall’art. 26, co. 1, sono:

  • sindaco;
  • presidente di provincia;
  • presidente di comunità montana, di unione di comuni e di consorzi tra enti locali;
  • assessore provinciale;
  • assessore di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • presidente di consiglio di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  • presidente di consiglio provinciale;
  • presidente di consiglio circoscrizionale, nei casi di effettivo decentramento di funzioni;
  • presidente di aziende, anche consortili, fino all’entrata in vigore della riforma dei servizi pubblici locali.

L’art. 27 estende, fino alla riforma dei servizi pubblici locali, l’applicazione dell’art. 26 anche ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali, anche consortili.

Adempimenti dell’ente locale

L’ente locale presso il quale l’amministratore svolge il mandato deve versare la contribuzione nella gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore. A tal fine deve essere aperta apposita posizione contributiva presso la sede dell’Istituto territorialmente competente, con attribuzione del CSC e del codice ISTAT corrispondenti al settore del datore di lavoro del dipendente chiamato all’incarico.

La posizione contributiva deve essere contrassegnata dal codice di autorizzazione "3C", ora riferito ai versamenti per gli amministratori locali ex art. 26, co. 1, L. 265/1999. Il codice, con validità "0899", deve essere attribuito anche alle posizioni già attive aperte secondo le precedenti istruzioni. Nel campo attività economica deve essere inserita la dicitura "Amm.ri locali art.26, c.1, L 265/99".

Il datore di lavoro comunica all’ente locale:

  • la retribuzione di riferimento;
  • le aliquote contributive dovute;
  • i codici di comunicazione del mod. DM10/2.

L’ente locale gestisce poi:

  • la denuncia mensile DM10/2;
  • il versamento dei contributi con mod. F24;
  • la dichiarazione annuale tramite il quadro SA del mod. 770.

Decorrenza e effetti sul trattamento previdenziale

L’obbligo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 21 agosto 1999. Per gli amministratori cui si applica l’art. 26, co. 1, non opera più l’accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita previsto dall’art. 31 della legge n. 300/1970, ove in precedenza applicato.

Il periodo di aspettativa è considerato servizio effettivamente prestato e costituisce legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Inoltre, ai sensi dell’art. 26, co. 3, l’amministrazione locale rimborsa al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto entro il limite di un dodicesimo dell’indennità di carica annua; l’eventuale residuo resta a carico dell’amministratore.

Regime dei permessi e rimborsi

Per i permessi previsti dall’art. 24, co. 1-4, la retribuzione corrisposta al lavoratore e i conseguenti oneri contributivi restano inizialmente a carico del datore di lavoro. L’ente locale presso cui l’amministratore svolge le funzioni è tenuto a rimborsare, su richiesta documentata, quanto corrisposto per retribuzioni e assicurazioni in relazione alle ore o giornate di effettiva assenza.

La circolare evidenzia che, a differenza del previgente regime, il diritto al rimborso non è più limitato ai soli datori di lavoro privati o soggetti pubblici economici. Il datore di lavoro resta comunque obbligato a versare regolarmente i contributi all’Istituto, demandando alla successiva interlocuzione con l’ente locale la fase di rimborso.

Regolarizzazione delle posizioni pregresse e interpretazione autentica

L’art. 28, co. 2, scioglie in via definitiva i dubbi interpretativi sorti sull’art. 2, co. 1, della legge n. 816/1985. La norma si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali sin dall’entrata in vigore della legge n. 816/1985.

La circolare ricostruisce il precedente contesto interpretativo: inizialmente erano ritenuti esclusi i dipendenti di organismi di fatto, compresi partiti politici, sindacati e associazioni non riconosciute, per i quali si riteneva applicabile, se ne ricorrevano i presupposti, l’accredito figurativo di cui all’art. 31 della legge n. 300/1970. Successivamente il D.L. n. 8/1993, convertito dalla legge n. 68/1993, ha qualificato la disposizione come interpretazione autentica, ma la prassi amministrativa ha continuato a presentare difficoltà applicative fino all’intervento definitivo della legge n. 265/1999.

Effetti operativi per gli enti locali

Si prospettano due ipotesi:

  • se l’ente locale aveva già regolarizzato la posizione contributiva ma non aveva ottenuto il rimborso degli oneri, la sede competente deve ricostituire la posizione previdenziale dell’amministratore e validare la contribuzione versata e non restituita;
  • se l’ente aveva regolarizzato e poi ottenuto la restituzione degli oneri a seguito delle precedenti istruzioni, deve procedere a una nuova regolarizzazione con le istruzioni già richiamate per gli amministratori in aspettativa non retribuita.

La regolarizzazione riguarda i periodi contributivi compresi tra il 20 marzo 1993 e il 25 gennaio 1986, secondo quanto indicato dalla circolare. Per tali fattispecie si applica l’ordinario regime previsto per gli enti locali.

La circolare precisa che non sono indicati limiti prescrizionali specifici, coerentemente con la finalità di sistemare partite contributive pregresse. In ogni caso, secondo il testo, si ritiene che possano operare gli atti interruttivi già formatisi nei precedenti procedimenti di regolarizzazione o nelle domande di accredito figurativo.

Devono inoltre essere annullati i contributi figurativi accreditati, ove presenti, per i lavoratori dipendenti da organismi di fatto nei periodi ora ricondotti alla copertura obbligatoria a carico dell’ente locale.

Norma di salvaguardia e decorrenza differita

L’art. 28, co. 6, stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano immediatamente se le amministrazioni locali interessate sono in scadenza entro il 31 dicembre 1999. In tali casi l’applicazione decorre dal 1 gennaio 2000.

La legge prevede inoltre la ripetizione degli oneri versati: entro 5 anni dalla data del versamento se questo è anteriore all’entrata in vigore della legge, entro 3 anni se successivo. La previsione è richiamata come norma di salvaguardia per assicurare certezza alla posizione previdenziale e assistenziale degli interessati.

Punti principali

Ambito di applicazione

La legge amplia e aggiorna l’elenco delle cariche amministrative rilevanti negli enti locali. I destinatari sono i lavoratori eletti come sindaci, sindaci metropolitani, presidenti di provincia, consiglieri comunali, metropolitani e provinciali, componenti di giunte, presidenti dei consigli, amministratori di comunità montane, membri di unioni di comuni, consorzi tra enti locali e organi di decentramento. Per gli IACP, la Regione può adeguare con legge regionale la disciplina dello status; fino all’adozione della legge regionale, i presidenti e vicepresidenti possono essere collocati in aspettativa non retribuita con oneri previdenziali a carico dell’Istituto.

Aspettativa non retribuita e permessi

Per i lavoratori dipendenti eletti nelle cariche indicate è confermato il diritto, su richiesta, all’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. La circolare precisa che il diritto vale per dipendenti pubblici e privati, superando i precedenti dubbi interpretativi. Quanto ai permessi, restano previsti permessi retribuiti e non retribuiti; l’art. 24 disciplina la materia e si applica anche ai militari di leva o richiamati e a chi svolge il servizio sostitutivo. Per alcune cariche è prevista anche una licenza illimitata in attesa di congedo. Inoltre spetta a tutti i lavoratori interessati un ulteriore monte di 24 ore mensili di permesso non retribuito quando necessario per il mandato.

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in aspettativa

L’art. 26 introduce un nuovo regime: l’ente locale presso cui è svolto il mandato versa a proprio carico i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli amministratori in aspettativa, senza più distinguere in base alla natura pubblica o privata del datore di lavoro e senza collegamento con il diritto all’indennità. Le cariche coperte sono elencate espressamente (sindaco, presidente di provincia, presidente di comunità montana, di unione di comuni e consorzi, assessori provinciali e di comuni oltre 10.000 abitanti, presidenti di consiglio in comuni oltre 50.000 abitanti, presidenti di consiglio provinciale e circoscrizionale in caso di decentramento effettivo, presidenti di aziende anche consortili fino alla riforma dei servizi pubblici locali). La decorrenza è dal periodo di paga in corso al 21 agosto 1999. Il periodo di aspettativa è considerato servizio effettivo e legittimo impedimento per il periodo di prova; inoltre l’ente locale rimborsa la quota annuale di TFR entro il limite di un dodicesimo dell’indennità di carica annua.

Adempimenti operativi degli enti locali

L’ente locale deve aprire una posizione contributiva presso la sede INPS competente, con assegnazione del CSC e del codice ISTAT coerenti con il settore del datore di lavoro del dipendente in aspettativa. La posizione è contrassegnata dal codice di autorizzazione "3C", esteso anche alle posizioni già attive, con validità "0899"; nel campo attività economica va indicata la dicitura "Amm.ri locali art.26, c.1, L. 265/99". Il datore di lavoro comunica all’ente locale retribuzione di riferimento, aliquote e codici DM10/2; l’ente locale effettua DM10/2, versamenti F24 e dichiarazione annuale nel quadro SA del modello 770.

Permessi: oneri a carico del datore di lavoro e rimborso

Per i permessi di cui all’art. 24, la retribuzione e i relativi oneri contributivi restano a carico del datore di lavoro, che può ottenere dall’ente presso cui l’amministratore svolge il mandato il rimborso, su richiesta documentata, di quanto corrisposto per retribuzioni e assicurazioni in relazione alle ore o giornate di assenza. Il datore di lavoro deve comunque continuare a versare regolarmente i contributi all’Istituto, fermo restando il successivo rimborso da parte dell’ente locale.

Regolarizzazione dei rapporti pregressi e chiarimenti interpretativi

L’art. 28, co. 2, chiarisce in modo definitivo che la disciplina dell’art. 2 della L. 816/1985, come interpretata autenticamente dall’art. 8-ter del D.L. 8/1993, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali sin dall’entrata in vigore della L. 816/1985. La circolare distingue due ipotesi operative: se l’ente aveva già regolarizzato senza ottenere rimborso, la sede INPS deve ricostituire la posizione e validare la contribuzione; se invece l’ente aveva ottenuto la restituzione degli oneri dopo la circolare n. 157/1995, occorre una nuova regolarizzazione secondo le istruzioni dell’ordinario regime degli enti locali. Devono inoltre essere annullati i contributi figurativi accreditati per i lavoratori di organismi di fatto nei periodi ora coperti da obbligo contributivo a carico dell’ente locale.

Norma di salvaguardia e termini

La circolare richiama la possibilità di ripetizione degli oneri versati in base al nuovo regime: entro 5 anni se il versamento è anteriore all’entrata in vigore della legge e entro 3 anni se successivo. Inoltre precisa che, per le amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999, le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2000.

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