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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28587/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista ha proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia che confermava un verbale per superamento dei limiti di velocità, accertato tramite sistema SICVe/Vergilius sulla strada statale S.S. 145 variante sorrentina. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile per mancato deposito del ricorso al Prefetto; in appello il Tribunale ha riformato tale statuizione ma ha rigettato l'opposizione nel merito. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provata la regolare taratura/collaudo dell'autovelox sulla base di un'attestazione di "collaudo" e non di taratura, in assenza di indicazione nel verbale; (2) nullità per motivazione apparente della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem dell'ordinanza-ingiunzione, contestando che il rinvio agli atti non consentisse di conoscere le ragioni del provvedimento e di verificare la taratura; (3) violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., per avere il Tribunale esaminato questioni non specificamente riproposte in appello, benché sollevate solo nel ricorso originario di opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in caso di contestazione dell'infrazione rilevata con autovelox, l'Amministrazione deve provare l'omologazione iniziale e la periodica taratura dello strumento, ma tale prova può essere fornita anche nel giudizio di opposizione e non necessariamente nel verbale; nel caso concreto, la certificazione di "collaudo" prodotta dalla Prefettura è stata considerata idonea a dimostrare la verifica periodica della strumentazione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contravventore, che non aveva provato il difettoso funzionamento. Quanto al vizio di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la Corte ha ribadito che è sufficiente una motivazione succinta e per relationem agli atti noti al trasgressore; il controllo giudiziale riguarda il rapporto sostanziale e non l'atto amministrativo in sé, salvo totale mancanza o mera apparenza della motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, rispetto a questioni assorbite dal primo giudice, l'appellante non aveva l'onere di proporre specifici motivi di gravame, essendo sufficiente la loro riproposizione ex art. 346 c.p.c.; inoltre, comunque, mancava interesse a far valere l'ultrapetizione. Non sono state liquidate spese, poiché la Prefettura non si è costituita in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 6-bis, cod. strada

    La verifica periodica di funzionalità e taratura degli strumenti di rilevazione della velocità è coerente con la disciplina della sicurezza stradale e con il valore probatorio delle risultanze dell'apparecchiatura.

  • art. 142, ottavo comma, cod. strada

    Costituisce la base della sanzione per superamento dei limiti di velocità accertata con autovelox.

  • art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Secondo la Corte costituzionale richiamata, la norma va letta nel senso che le apparecchiature per il controllo della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; l'orientamento contrario è irragionevole.

  • art. 203 cod. strada

    Il verbale di accertamento era già noto al trasgressore perché da esso era partito il ricorso amministrativo al Prefetto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro dedotto per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazioni processuali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante o meramente apparente, non se semplicemente ritenuta insufficiente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Impone che la motivazione sia esistente e non meramente apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Evoca il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta priva di utilità processuale.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere specifiche censure, ma non è necessario riproporre come motivi di gravame questioni assorbite dal primo giudice, potendo essere semplicemente reiterate.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande ed eccezioni non accolte o assorbite devono essere riproposte per non intenderle rinunciate; nel caso concreto la riproposizione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni per eccesso di velocità rilevate con autovelox, l'Amministrazione deve provare l'omologazione iniziale e la periodica taratura dello strumento; tale prova può essere fornita anche in giudizio e non deve necessariamente risultare dal verbale di accertamento.
  • La certificazione di taratura, revisione, calibratura o collaudo rilasciata da soggetto abilitato è idonea a dimostrare la regolare verifica dell'apparecchio; una volta prodotta, grava sul contravventore l'onere di provare il concreto difetto di funzionamento del dispositivo.
  • L'attestazione degli operanti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, se frutto di mera percezione sensoriale, non ha fede privilegiata quale prova incontestabile del fatto tecnico.
  • L'ordinanza-ingiunzione amministrativa non richiede una motivazione analitica: è sufficiente una motivazione succinta, anche per relationem ad atti noti al destinatario, purché consenta di comprendere gli elementi essenziali della contestazione.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il controllo del giudice riguarda il rapporto sostanziale e non il solo atto amministrativo; il vizio di motivazione è rilevante solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente.
  • Le questioni non esaminate dal primo giudice perché assorbite non devono essere necessariamente riproposte come specifici motivi di appello: è sufficiente la loro riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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