Cassazione Penale, Ordinanza n. 28824/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto proposti per motivi non consentiti avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato, a seguito di rito ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per fatti ricondotti ai reati di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità e resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso hanno dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, lamentando che il giudice non avesse correttamente valutato eventuali cause di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per specifici motivi tassativi e che le doglianze proposte non rientravano in tali categorie; inoltre, le censure erano smentite dal contenuto della sentenza, che richiamava espressamente l'art. 129 c.p.p. escludendo l'esistenza di cause di proscioglimento immediato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
indica il reato in materia di stupefacenti oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento
art. 336 c.p.
indica il reato di contestazione relativo ai fatti oggetto della sentenza
art. 129 c.p.p.
norma invocata dalla difesa per sostenere l'esistenza di cause di immediato proscioglimento; la Corte rileva che il giudice di merito l'ha espressamente richiamata per escluderle
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente previsti: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
legge n. 103 del 2017
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con efficacia dal 3 agosto 2017
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena con decisione de plano, senza formalità
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti
Cassa delle ammende
destinataria della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Le doglianze che investono la motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono deducibili, in cassazione, contro la sentenza di patteggiamento se non ricondotte a uno dei motivi tassativi consentiti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento va pronunciata de plano, senza necessità di contraddittorio camerale, quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, il richiamo del giudice di merito all'art. 129 c.p.p. è sufficiente a escludere che vi sia stata omessa considerazione di cause di proscioglimento immediato, se la doglianza non evidenzia un errore rientrante nei motivi di ricorso consentiti.
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