Cassazione Civile, Ordinanza n. 34628/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alle imposte dirette e all'IVA per l'anno 2004 emesso nei confronti di una cooperativa sociale. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il recupero fiscale ritenendo, in sintesi, che la contribuente non avesse provato adeguatamente le caratteristiche della forza lavoro impiegata, che gli acquisti fossero sproporzionati rispetto al volume d'affari e che non fossero state superate le risultanze dello studio di settore posto a base dell'accertamento analitico-induttivo. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 62-sexies del d.l. 331/1993 e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avrebbe fondato la decisione solo sullo scostamento dagli studi di settore; 2) violazione degli artt. 4 l. 381/1991, 2 l.r. Lazio 9/1987 e art. 115 c.p.c., contestando l'esclusione dello status agevolativo di cooperativa sociale per asserita mancata prova delle peculiarità della forza lavoro; 3) violazione dell'art. 14 d.P.R. 601/1973 e vizio motivazionale, sostenendo che la verifica dei presupposti per le agevolazioni spettasse al Ministero competente e non all'Agenzia; 4) violazione del d.P.R. 601/1973 e dell'art. 12 l. 904/1977, oltre a vizio motivazionale, deducendo l'illegittimità dell'assoggettamento a IRES nonostante il regime agevolativo invocato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sullo studio di settore, osservando che l'accertamento analitico-induttivo fondato sullo scostamento dagli standard è legittimo se svolto in contraddittorio e se il contribuente non prova circostanze specifiche idonee a giustificare un reddito inferiore. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla forza lavoro, perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, senza denunciabili vizi di legittimità. Ha poi affermato che l'art. 14 d.P.R. 601/1973 non vincola l'Agenzia al parere di altre amministrazioni, potendo l'Ufficio svolgere il proprio accertamento sui presupposti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione. Infine ha escluso che potesse trovare applicazione il regime agevolativo invocato, poiché la CTR aveva accertato in fatto la mancanza dei presupposti di accesso al beneficio; inoltre, per gli utili extracontabili accertati mediante studi di settore, si applica il principio secondo cui il beneficio è subordinato anche alla regolare dichiarazione dei redditi e alla corretta tenuta della contabilità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È richiamato quale base dei motivi di ricorso, ma la Corte esclude la sussistenza di violazioni di legge, omessa pronuncia o vizio motivazionale rilevante, anche alla luce del limite del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 62-sexies d.l. 331/1993
La censura che ne invoca la violazione è respinta perché l'accertamento fondato sugli studi di settore è ritenuto conforme alla giurisprudenza consolidata.
art. 3, commi 181 e 187, l. 549/1995
Gli studi di settore sono qualificati come elaborazioni statistiche idonee a costituire presupposto dell'accertamento analitico-induttivo quando il dichiarato se ne discosti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
È indicato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo fondato sugli standard di settore.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia.
art. 4, l. 381/1991
È invocato dalla ricorrente per sostenere i requisiti della cooperativa sociale, ma la Corte non accoglie la censura per difetto di prova dei presupposti fattuali.
art. 2, l.r. Lazio 9/1987
Richiamato insieme alla legge statale sulle cooperative sociali, senza che la Corte ravvisi errori di diritto nella valutazione di merito.
art. 14 d.P.R. 601/1973
Il procedimento sui presupposti di applicabilità del regime agevolativo riguarda i requisiti soggettivi dell'ente, ma non sottrae all'Agenzia il potere di accertare i profili relativi alla natura e alle modalità di svolgimento dell'attività; il parere di altre amministrazioni non è vincolante.
art. 12, l. 904/1977
Il beneficio non spetta automaticamente per la sola appartenenza al sistema cooperativo, ma richiede, per il periodo d'imposta considerato, regolare dichiarazione e corretta tenuta della contabilità, così da consentire i controlli dell'amministrazione finanziaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento tributario fondato sugli studi di settore è legittimo quando sia preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale e quando il contribuente non dimostri, con allegazioni e prova specifiche, circostanze idonee a giustificare lo scostamento rispetto allo standard statistico.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove: la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento dei fatti restano riservati al giudice di merito, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito utilizza prove non dedotte o al di fuori dei limiti legali, oppure attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non basta contestare la valutazione del convincimento del giudice.
- In tema di agevolazioni tributarie per cooperative, l'amministrazione finanziaria conserva il potere di verificare sia i requisiti soggettivi sia i presupposti oggettivi del beneficio; il parere di altri organi amministrativi non vincola l'attività accertativa dell'Ufficio.
- Il godimento di un'agevolazione fiscale non discende dalla sola astratta appartenenza del contribuente alla categoria beneficiaria, ma presuppone la dimostrazione, per lo specifico periodo d'imposta, delle condizioni richieste dalla legge, inclusa la regolare tenuta della contabilità e della dichiarazione, quando tali adempimenti sono funzionali al controllo dell'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →