Cassazione Penale, Ordinanza n. 02885/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'imputato per una violazione dell'art. 116, comma 15, del Codice della strada. In cassazione l'imputato, tramite difensore, ha dedotto: 1) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) mancanza di motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che il giudice di merito può fondare il diniego delle attenuanti su uno o più elementi rilevanti ex art. 133 c.p. e che, nel caso concreto, la motivazione valorizzava la negativa personalità dell'imputato, i plurimi procedimenti penali pendenti e la rapida successione dei fatti. Il secondo motivo è stato giudicato generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, la responsabilità penale non era stata contestata con l'appello, che riguardava solo il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e logicamente congrua la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; ha inoltre reputato generica la doglianza sulla motivazione relativa alla responsabilità penale, rilevando che tale profilo non era stato oggetto di specifica contestazione in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, Codice della strada
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica oltre la condotta contestata.
art. 133 c.p.
criterio di valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato, richiamato come parametro per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi elementi negativi desunti dall'art. 133 c.p.
art. 186 disp. att. c.p.p.
non citato nel testo.
art. 620 c.p.p.
non citato nel testo.
Massime di principio
- In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti prevalenti tra quelli di cui all'art. 133 c.p.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente valorizzare anche un solo elemento tra quelli concernenti la personalità dell'imputato, l'entità del fatto o le modalità della condotta, purché sia logicamente ritenuto decisivo.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può risultare anche implicitamente dalla motivazione con cui siano negate le attenuanti generiche, quando il giudice richiami profili di pericolosità o negatività della condotta dell'imputato coerenti con i parametri dell'art. 133 c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non indica la correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a base dell'impugnazione.
- Se in appello non viene contestata la responsabilità penale ma soltanto il trattamento sanzionatorio, in cassazione non può essere utilmente dedotta in modo generico l'assenza di motivazione sulla responsabilità.
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