Cassazione Civile, Sentenza n. 20592/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La controversia riguarda un avviso di accertamento (IRES, IRAP e IVA 2006) emesso dopo verifica fiscale e redazione di PVC, fondato su documentazione extracontabile rinvenuta presso la società (files e prospetti cartacei) che l'Amministrazione ha ritenuto costituissero una "contabilità in nero" e consentissero di accertare maggiori ricavi. La ricorrente deduce vizi di motivazione, omesso esame di documenti prodotti, violazioni delle norme probatorie (artt. 2697 e 2727 c.c.) e degli artt. 39 d.P.R. n.600/1973, nonché errori nella determinazione dell'imponibile, dell'IVA e del principio di capacità contributiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione della CTR, confermando che quest'ultima aveva adeguatamente fondato l'accertamento su un procedimento logico-inferenziale basato su presunzioni gravi, precise e concordanti ricavate dalla documentazione extracontabile rinvenuta presso la contribuente. Sono state respinte le doglianze relative a omesso esame di documenti per carenza di specificità e per la mancata riproduzione nel ricorso delle parti rilevanti. Sono state altresì respinte le eccezioni su riconoscimento dei costi, determinazione IVA e imputazione temporale, ritenute non efficacemente riproposte in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 10.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ha confermato che la "contabilità in nero" (appunti, files, prospetti extracontabili) può essere elemento indiziario idoneo all'accertamento se dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; tale documentazione rientra nella nozione estesa di scritture contabili ai fini dell'art. 39 e può giustificare un procedimento logico-inferenziale per determinare maggiori ricavi
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (normativa generale sull'accertamento)
Il PVC e la documentazione rinvenuta nell'accesso ispettivo possono essere utilizzati dall'Amministrazione come base per l'accertamento, purché la decisione sia fondata su motivazione congrua e sulle risultanze probatorie rilevate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Ground di cassazione relativo alla motivazione: la Corte ha valutato che le censure di carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione erano infondate o inesprimibili per difetto di specificità, e che la sentenza impugnata risultava sufficientemente motivata
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Ground di cassazione relativo a errori in procedendo: la Corte ha ritenuto infondate le accuse di omissione di pronuncia su alcune eccezioni processuali e sostanziali, in particolare perché non risultavano riproposte o specificate in modo utile in appello e in cassazione
art. 2697 c.c.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: la Cassazione conferma che, una volta che l'Amministrazione pone elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (es. "contabilità in nero"), spetta al contribuente fornire prova contraria adeguata
art. 2727 c.c.
Regole sulla prova testimoniale e sugli elementi probatori: la Corte ha richiamato le regole probatorie in tema di valutazione delle prove raccolte in sede di verifica
art. 2709 e ss. c.c. (scritture contabili)
Ampia nozione di scritture contabili comprendente anche documenti che registrino in termini quantitativi o monetari singoli atti d'impresa; la giurisprudenza considera quindi anche appunti e prospetti extracontabili come rilevanti ai fini dell'accertamento
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente sul punto della capacità contributiva; la Corte non ha ritenuto che dalla sentenza d'appello emergesse una violazione del principio, posto che la determinazione dell'imponibile è risultata adeguatamente motivata e fondata su elementi probatori
Massime di principio
- Documentazione extracontabile rinvenuta presso il contribuente ("contabilità in nero") può essere utilizzata come elemento indiziario valido se presenta requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è necessario che tutti i documenti siano formalmente prodotti in originale purché la loro esistenza e contenuto siano correttamente ricostruiti e motivati
- Una volta che l'Amministrazione produce elementi indiziari gravi e congruenti, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire prova contraria adeguata e specifica; mere contestazioni generiche o la mancata riproduzione nel ricorso delle parti essenziali dei documenti possono determinare l'inammissibilità o l'infondatezza dei motivi
- In cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: chi invoca l'omesso esame di documenti deve riprodurli, o almeno le parti essenziali, nel ricorso per consentire la verifica della doglianza; la genericità o il mero richiamo ai documenti prodotti in sede di merito possono portare all'inammissibilità
- Le eccezioni sostanziali sollevate esclusivamente in appello possono essere valutate se risultano effettivamente riproposte e documentate; tuttavia la Corte di legittimità controlla principalmente la correttezza del procedimento logico-inferenziale e la congruità della motivazione
- Sul piano operativo, per resistere efficacemente a un accertamento fondato su contabilità extracontabile è opportuno: conservare e poter esibire documentazione giustificativa (contratti, fatture, giustificativi di pagamento), contestare in modo puntuale e motivato le risultanze del PVC e produrre nei gradi successivi i documenti essenziali riprodotti nel ricorso
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