Cassazione Penale, Sentenza n. 44094/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) con gli arresti domiciliari, deducendo la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 299 c.p.p. e lamentando omessa motivazione. In particolare è stato contestato che il GIP non abbia valutato l'aspetto dinamico della misura cautelare, ossia l'incidenza dell'effetto deterrente connesso al tempo già trascorso dal ricorrente in vinculis, e che non abbia motivato adeguatamente in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità: il motivo presentato era generico e non ha specificamente confrontato le argomentazioni e la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a enunciare principi generali. È stata inoltre ritenuta inefficace la dichiarazione di rinuncia depositata dai difensori perché sottoscritta senza procura speciale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, determinata in via equitativa, di euro tremila, mentre la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari e i casi di applicazione delle misure; qui richiamata dal ricorrente per sostenere che il giudice non avrebbe esaminato l'incidenza del tempo trascorso sulla persistenza delle esigenze cautelari
Disposizione sulla motivazione degli atti: il ricorrente ha eccepito omessa motivazione in relazione alla misura cautelare, ma la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non adeguatamente correlato alla motivazione impugnata
Norma che disciplina l'appello avverso le ordinanze in materia cautelare, rilevante per la fase processuale che ha preceduto il ricorso per cassazione
Prevede la condanna alle spese nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per stabilire i criteri di equità nella determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in forza di tale principio e dell'assenza di colpa nel sorgere dell'inammissibilità
Riferimento formale per gli adempimenti a cancelleria successivi alla decisione di cassazione
Massime di principio
- Per la cassazione è indispensabile il requisito di specificità: il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni e la motivazione del provvedimento impugnato; non sono ammesse censure meramente generiche o la semplice enunciazione di principi giurisprudenziali
- La valutazione dell'incidenza del tempo trascorso in custodia sulle esigenze cautelari è rilevante, ma va articolata con riferimento concreto alle circostanze e alla motivazione del giudice di merito; deduzioni astratte non sono sufficienti
- La rinuncia al ricorso è efficace solo se manifestata dall'interessato o da procuratore speciale: una dichiarazione sottoscritta soltanto dai difensori privi di procura speciale è inefficace
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per aspecificità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non derivi da colpa nella determinazione della causa
- In sede di impugnazione di misure cautelari (anche in appello ex art. 310), l'onere di sintesi critica e di riferimento puntuale alla motivazione spetta al difensore che impugna: occorre indicare quali specifici passaggi motivazionali si censurano e perché
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