Cassazione Civile, Ordinanza n. 04504/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autore del fatto illecito)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dedotto come conseguenza di condotte persecutorie e ingiuriose. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Corte di cassazione aveva già respinto il ricorso contro la sentenza d'appello. Il soccombente ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto, deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo il ricorrente, la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di danno morale fosse stata implicitamente rigettata dalla corte territoriale, mentre quest'ultima avrebbe invece affermato che tale domanda non era mai stata proposta; ciò avrebbe comportato un travisamento degli atti processuali e l'omessa pronuncia sulla domanda relativa al danno morale. Il ricorrente sosteneva che l'errore fosse decisivo perché avrebbe inciso sulla sorte del motivo di ricorso relativo all'omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il motivo difettasse di decisività, poiché nell'ordinanza revocanda la Suprema Corte aveva comunque affermato che, anche a voler ammettere la proposizione della domanda di danno non patrimoniale, la dichiarata prescrizione del credito risarcitorio ne impediva comunque l'accoglimento; pertanto era irrilevante stabilire se la domanda fosse stata proposta, non proposta, implicitamente rigettata o ritenuta inammissibile dalla corte d'appello. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge, qui invocata contro un'ordinanza di legittimità
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione dei fatti, evidente e decisivo, non riguardante valutazioni o interpretazioni
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini indicati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità, comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando vi sia una falsa percezione di un fatto incontestabilmente risultante dagli atti, non oggetto di discussione tra le parti, immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti processuali.
- Non integra errore revocatorio la censura che investa l'attività interpretativa o valutativa del giudice di legittimità, né il modo in cui la Corte abbia qualificato una domanda o letto la decisione di merito.
- L'errore denunciato in revocazione deve essere decisivo: se la decisione impugnata resta comunque sorretta da una ratio autonoma e assorbente, l'eventuale erronea percezione di un singolo fatto non è idonea a fondare la revocazione.
- Quando la decisione di legittimità poggia su una ragione assorbente, come la prescrizione del credito risarcitorio, diventa irrilevante stabilire se una specifica voce di danno sia stata proposta, rigettata implicitamente o esclusa dal thema decidendum di merito.
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