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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33546/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Ufficio aveva aumentato il valore di terreni ricevuti in donazione, applicando maggiore imposta sulle successioni e donazioni. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma solo sulla base dell’eccezione preliminare di invalidità della delega al funzionario che aveva sottoscritto l’atto. In appello l’Agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione e la CTR aveva ritenuto che le ulteriori difese di merito del contribuente fossero ormai precluse perché non riproposte con appello incidentale. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 56 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che le difese di merito, già formulate nel primo grado e poi riproposte nelle controdeduzioni in appello, non richiedessero appello incidentale, essendo questioni rimaste assorbite nella sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando il primo giudice non abbia esaminato nel merito determinate eccezioni o domande perché assorbite, la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve limitarne la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nel primo atto difensivo o comunque entro la prima udienza; l’appello incidentale è invece necessario solo per le questioni esaminate e rigettate, anche implicitamente. Poiché nel caso concreto le difese di merito del contribuente erano state tempestivamente riproposte e non erano state decise dalla CTP, la CTR ha errato nel ritenerle precluse per mancato appello incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    è invocato come norma relativa alle modalità di devoluzione in appello delle questioni non accolte in primo grado nel processo tributario; la Corte, però, decide il caso valorizzando i principi processuali sulla riproposizione e sull’appello incidentale.

  • art. 346 c.p.c.

    la mera riproposizione è sufficiente per domande ed eccezioni non accolte perché assorbite; non è richiesta quando la questione sia stata già esaminata e rigettata dal primo giudice.

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello incidentale è necessario per devolvere al giudice di appello domande o eccezioni già rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice.

  • art. 329 c.p.c., comma 2

    il mancato appello incidentale determina giudicato interno sulle questioni già rigettate, precludendone la devoluzione.

  • art. 345 c.p.c., comma 2

    il potere del giudice di appello di rilevare d’ufficio alcune questioni resta precluso se si è formato giudicato interno per mancata impugnazione delle questioni già rigettate.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite per distinguere l’appello incidentale dalla mera riproposizione delle questioni non accolte.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato solo per la fase camerale del procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente, con il primo atto difensivo o comunque entro la prima udienza, le domande e le eccezioni che il primo giudice non abbia accolto perché rimaste assorbite, altrimenti opera la presunzione di rinuncia.
  • L’appello incidentale è richiesto soltanto per le domande o eccezioni che siano state esaminate e rigettate dal primo giudice, anche implicitamente; per le questioni assorbite è sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c.
  • Nel processo di impugnazione, la distinzione decisiva è tra questioni respinte e questioni non decise: le prime richiedono impugnazione incidentale, le seconde possono essere mantenute vive tramite semplice riproposizione tempestiva.
  • Se una questione non è stata decisa nel merito dal primo giudice perché assorbita da una preliminare ragione di accoglimento, la sua riproposizione in appello evita la decadenza e consente al giudice di secondo grado di esaminarla.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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