Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02653/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata disponendo la custodia cautelare in carcere per i reati di furto aggravato, rapina aggravata e lesioni aggravate. Due censure principali: (1) violazione del diritto di difesa per mancato rilascio di copie degli atti richieste alla cancelleria prima dell'interrogatorio di garanzia, con conseguente nullità dell'interrogatorio e delle dichiarazioni confessorie rese; (2) vizio della motivazione e irragionevolezza della misura cautelare (custodia in carcere) rispetto a misure meno afflittive, considerata l'età (infra-ventunenne), l'assenza di precedenti e la cooperazione del ricorrente; si chiedeva il riconoscimento dell'inadeguatezza del carcere e l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio dedotto: la giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'omesso deposito degli atti ex art. 293 cod. proc. pen. determina nullità dell'interrogatorio, mentre il mancato rilascio di copia non comporta invalidità se gli atti sono stati messi a disposizione per la consultazione. Sul secondo motivo ha ritenuto l'argomentazione non sindacabile in sede di legittimità, essendo fondata su rivalutazione dei fatti e della ponderazione delle esigenze cautelari; il giudice del riesame aveva motivato il pericolo di fuga (difficoltà alle notifiche, condizioni abitative precarie) e il pericolo di reiterazione (pluralità di episodi ravvicinati, particolare aggressività e uso di violenza), individuando nella custodia in carcere la misura idonea. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000, e trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (nessa rimessione in libertà).

Norme richiamate

  • art. 293 cod. proc. pen.

    L'omesso deposito degli atti previsto dall'art. 293 può determinare la nullità dell'interrogatorio di garanzia; la mancata estrazione o rilascio di copia, se gli atti sono comunque messi a disposizione per la consultazione, non determina di per sé nullità.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Richiamato dall'impugnante nell'ambito delle censure processuali; la Corte non ha ritenuto che la mancata copia integrasse le ipotesi di nullità previste dalle norme processuali.

  • art. 179, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dall'impugnante con riferimento alle nullità e alle garanzie dell'indagato; la Corte non ha ritenuto applicabile la sanzione della nullità per il mancato rilascio di copie, atteso che la consultazione degli atti era garantita.

  • art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in relazione alla trattazione dell'appello/cassazione in camera di consiglio e alla mancata richiesta di trattazione orale; la causa è stata decisa senza presenza delle parti per mancata richiesta nei termini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando dalla pronuncia non consegue la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato la trasmissione della copia.

Massime di principio

  • La mancata fornitura di copie degli atti non equivale automaticamente a nullità dell'interrogatorio di garanzia se gli atti sono stati comunque messi a disposizione per la consultazione: la nullità si verifica solo in caso di omesso deposito ex art. 293 cod. proc. pen.
  • In sede di legittimità non è normalmente possibile ottenere la riforma di misure cautelari per mera diversa valutazione della gravità o dell'idoneità delle misure: il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per violazione di norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
  • Per giustificare la custodia cautelare il giudice deve motivare su concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle fonti di prova, di reiterazione): elementi come difficoltà alle notifiche, condizioni abitative precarie e serialità/violenza delle condotte possono legittimare la misura carceraria anche se l'indagato è giovane e senza precedenti.
  • L'età giovane e l'assenza di precedenti non sono di per sé ostativi alla custodia cautelare; occorre valutare complessivamente la gravità, la serialità e la pericolosità concreta delle condotte.
  • Chi impugna in Cassazione deve documentare vizi di diritto o di motivazione manifestamente illogica; argomentazioni che si limitano a proporre una diversa valutazione delle stesse circostanze sono inammissibili.
  • Un ricorso giudicato inammissibile o manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre l'impugnazione.
  • Per tutelare il diritto di difesa è consigliabile documentare richieste di accesso e rilascio copie (con ricevute o comunicazioni formali) e, se negato l'accesso, segnalare tempestivamente il concreto impedimento al giudice e alle autorità competenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.