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Sentenza

Sentenza n. 8396/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla del Tribunale di Roma n. 8084/2025, depositata e resa pubblica il 08.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 19238/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge;

Giustizia amministrativa202601372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero ad attivarla. Il ricorso riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, con esclusione del pagamento delle spese liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione il 17 luglio 2025; il ricorso è stato notificato e depositato il 2 febbraio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito, senza che fosse controversa la mancata esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto la sentenza del Giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante, per l'importo riconosciuto nella sentenza presupposta, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Il Collegio non ha applicato una penalità di mora, considerando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e senza riconoscimento di compensi, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    La proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è subordinata al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza del Giudice ordinario e oggetto di esecuzione nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario può essere proposta quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l'inottemperanza al giudicato non è controversa, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire il comando giudiziale entro un termine perentorio, specificando gli atti necessari all'attuazione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere, anche mediante delega se previsto, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata quando le peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le obiettive difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata tale misura.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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