Ordinanza n. 801/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale rep. gen. n. 74 del 21.10.2025 (reg. int. n. 66 del 21.10.2025), notificata in data 27.10.2025, avente ad oggetto la demolizione di presunte opere edilizie abusive insistenti sull'immobile sito in Acerra, via B. Buozzi n. 62, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali di sopralluogo, la comunicazione di reato e gli atti istruttori richiamati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di opere edilizie ritenute abusive, concernenti un box di volumetria superiore a quella autorizzata e ulteriori opere esterne realizzate su area protetta da muro di cinta e inferriata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e gli atti presupposti, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'esecuzione. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, quanto all'esistenza degli abusi, la maggiore consistenza volumetrica di un box rispetto a quella autorizzata dalla concessione edilizia n. 123/1985 e la presenza di ulteriori opere esterne, comprendenti un'area di superficie utile di circa 136 mq e due gazebi aventi superficie utile complessiva di circa 47 mq, insistenti su area protetta da un muro di cinta in muratura sovrastante inferriata. La ricorrente ha inoltre dedotto di avere presentato un'istanza di sanatoria, che il Comune non ha rinvenuto; tuttavia non ha prodotto alcun principio di prova documentale della pratica né specificato a quali manufatti essa si riferisse. Il giudizio cautelare si è svolto anche alla luce dell'istruttoria disposta dal Collegio e della relazione comunale depositata il 3 marzo 2026. Il testo non espone ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, precisando che la valutazione è propria della fase sommaria e resta salva ogni diversa decisione nel merito. Quanto agli abusi, ha ritenuto che la documentazione e le difese del Comune, anche alla luce dell'istruttoria collegiale, comprovassero sia il maggior volume del box rispetto a quello autorizzato sia l'esistenza delle ulteriori opere esterne descritte nell'ordinanza e nella relazione comunale. Quanto alla pretesa istanza di sanatoria, ha rilevato l'assenza di qualsiasi principio di prova documentale e la mancata indicazione dei manufatti cui essa si riferirebbe, aggiungendo che veniva in rilievo anche l'occupazione di suolo pubblico. Non ravvisando quindi il necessario fumus boni iuris, il Collegio ha respinto la sospensione dell'ordinanza di demolizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il TAR ha escluso, allo stato della cognizione sommaria, la sussistenza del necessario fumus boni iuris.
concessione edilizia n. 123/1985
È il titolo edilizio assunto come parametro per rilevare che il volume del box eccedeva quello autorizzato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un'ordinanza di demolizione presuppone almeno una plausibile fondatezza delle censure, valutata sulla base della cognizione sommaria propria della fase; in assenza del fumus boni iuris la domanda deve essere respinta, salva la successiva valutazione nel merito.
- La documentazione amministrativa e la relazione tecnica del Comune possono sorreggere, nella fase cautelare, la verifica sommaria dell'esistenza e della consistenza degli abusi edilizi, ove evidenzino uno scostamento dimensionale rispetto al titolo edilizio e ulteriori opere non autorizzate.
- La mera allegazione dell'avvenuta presentazione di un'istanza di sanatoria non è sufficiente a fondare la tutela cautelare quando il ricorrente non fornisca alcun principio di prova documentale e non individui i manufatti cui la pratica si riferisce.
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