Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12787/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, ritirata il 6 giugno 2008, relativa a un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1996, riguardante IRPEF, ILOR, contributo al Servizio sanitario nazionale e contributo straordinario per l’Europa. L’avviso era stato notificato il 28 dicembre 2001 e non era stato impugnato. Il giudice di primo grado aveva ritenuto regolare la notificazione dell’avviso presupposto, ma tardiva la notificazione della cartella ai sensi della L. n. 156/2005, rilevando anche un’irregolarità procedurale. L’Agenzia aveva appellato sostenendo che la disciplina decadenziale introdotta nel 2005 non si applicasse al caso, trattandosi di accertamento d’ufficio e non automatizzato, e che l’impugnazione tempestiva sanasse i vizi di notifica. L’agente della riscossione aveva difeso la regolarità della notificazione della cartella; il contribuente aveva proposto appello incidentale sulla notifica dell’avviso presupposto e su ulteriori domande. La CTR del Lazio, con sentenza n. 369/2011 depositata il 29 settembre 2011, aveva accolto l’appello dell’Ufficio, applicato il termine di prescrizione decennale e ritenuto regolare la notifica della cartella, anche in ragione dell’effetto sanante dell’impugnazione. Aveva inoltre condiviso la decisione di primo grado sulla regolarità della notificazione dell’avviso presupposto. In cassazione il contribuente ha formulato otto motivi: 1) violazione del D.P.R. n. 634/1972, art. 76, per l’asserito erroneo richiamo al termine decennale previsto per l’imposta di registro; 2) violazione del D.L. n. 105/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156/2005, per la mancata applicazione del termine decadenziale di notifica della cartella; 3) violazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. per i vizi della procedura di notifica e l’asserita insussistenza dell’effetto sanante, anche perché l’atto sarebbe stato indirizzato a un comune e depositato presso la casa comunale di un altro; 4) nullità per omessa motivazione sulla regolarità della notifica dell’accertamento presupposto; 5) insufficiente motivazione sul medesimo punto; 6) violazione degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c. per non avere valutato le deduzioni e le richieste istruttorie sulla mancata notifica dell’accertamento; 7) omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., su ulteriori domande formulate con l’appello incidentale; 8) violazione dell’art. 132 c.p.c. e contestazione della tempestività dell’appello incidentale dell’agente della riscossione e dell’idoneità dei documenti prodotti sulla notifica della cartella.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, estraneo al giudizio di secondo grado e non legittimato nel contenzioso in esame. Ha rigettato i motivi 1, 2 e 3: il termine di prescrizione decennale è stato ritenuto applicabile al credito tributario in assenza, per l’accertamento d’ufficio anteriore al 9 agosto 2005, di un termine decadenziale di notifica della cartella; le disposizioni della L. n. 156/2005 invocate riguardavano le procedure automatizzate oppure operavano per il futuro; inoltre, i vizi della notificazione della cartella diversi dall’inesistenza sono sanabili ex tunc per raggiungimento dello scopo quando il contribuente la impugna tempestivamente. Ha accolto i motivi 4 e 5: la CTR aveva motivato per relationem sulla regolarità della notificazione dell’accertamento presupposto senza indicare in modo autosufficiente le ragioni della condivisione della decisione di primo grado, né consentire di verificare l’esame e la valutazione delle censure d’appello. I motivi 6 e 7 sono rimasti assorbiti. Il motivo 8 è stato dichiarato inammissibile perché censurava una sola delle autonome ragioni poste a fondamento della decisione sulla notifica della cartella, restando comunque la ratio relativa all’effetto sanante dell’impugnazione tempestiva. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

    La motivazione per relationem è nulla quando si limita a richiamare la decisione o la fonte cui aderisce senza esporre elementi sufficienti a individuare le ragioni della decisione e a verificarne la tenuta logico-giuridica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.

    La motivazione d’appello per relationem alla sentenza di primo grado è nulla se non permette di verificare che il giudice abbia esaminato e valutato le specifiche censure, le allegazioni difensive e le prove.

  • artt. 140 e 156 c.p.c.

    In tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo.

    I vizi della notificazione relativi al luogo di esecuzione, se l’attività conserva gli elementi essenziali per essere riconosciuta come notificazione, determinano nullità e non inesistenza; la nullità è sanabile ex tunc quando l’atto raggiunge il suo scopo.

  • art. 1, commi 5-bis e 5-ter, D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005

    L’accertamento qui in discussione ha pacificamente natura di accertamento d’ufficio, cui non possono applicarsi le procedure transitorie del citato art. 5 bis, ma non possono nemmeno applicarsi quelle dell’art. 5 ter che non ha natura interpretativa retroattiva, nè valenza di norma transitoria, ma di disciplina ordinaria, con entrata in vigore a far data dal 9 agosto 2005, quindi vigente -ratione temporis – per le cartelle da notificarsi relative ad accertamenti svolti successivamente a quella data.

    I termini introdotti dalla disciplina del 2005 non si applicano retroattivamente a cartelle relative ad accertamenti d’ufficio anteriori al 9 agosto 2005; le disposizioni transitorie richiamate riguardano le procedure automatizzate, mentre la disciplina ordinaria opera per gli accertamenti svolti successivamente alla sua entrata in vigore.

  • art. 25, D.P.R. n. 602/1973

    Di qui la citata pronuncia della Consulta, ove richiede al legislatore la fissazione di un termine, segnatamente per gli accertamenti automatici di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

    Nel ragionamento della Corte, l’intervento volto a fissare termini di notifica è collegato alla lacuna che riguardava le cartelle derivanti da liquidazione automatizzata; non se ne ricava un termine decadenziale applicabile agli accertamenti d’ufficio anteriori alla nuova disciplina.

  • art. 25, D.P.R. n. 602/1973

    In definitiva, per accertamenti diversi da quello automatizzato, avvenuti prima del 9 agosto 2005, non vi è un termine decadenziale di notifica della cartella, donde è applicabile quello decennale di prescrizione del credito.

    Per le cartelle relative ad accertamenti non automatizzati anteriori al 9 agosto 2005, in assenza di un termine decadenziale applicabile, la Corte ritiene operante la prescrizione decennale del credito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei motivi 4 e 5.

    La Corte non decide nel merito la censura di omessa pronuncia, poiché la cassazione per il vizio motivazionale relativo alla notifica dell’accertamento presupposto assorbe il motivo.

  • art. 132 c.p.c.

    Il motivo coglie una sola delle rationes decidendi sul punto, poichè se la gravata sentenza tiene conto del citato apporto probatorio, non di meno attesta la sanatoria della (ir)regolarità della notifica sulla circostanza che il contribuente abbia saputo impugnare nei termini l’atto (comunque) notificato.

    La censura è inammissibile se investe una sola delle autonome rationes decidendi che sorreggono la statuizione, lasciandone intatta un’altra sufficiente a mantenerla.

Massime di principio

  • Per le cartelle relative ad accertamenti tributari d’ufficio, diversi dalle liquidazioni automatizzate, svolti prima del 9 agosto 2005, i termini decadenziali introdotti dalla L. n. 156/2005 non si applicano retroattivamente; in assenza di un termine decadenziale specifico opera la prescrizione decennale del credito.
  • I vizi della notificazione della cartella relativi, tra l’altro, all’individuazione del luogo di esecuzione comportano nullità, non inesistenza, se l’attività conserva gli elementi essenziali che la rendono riconoscibile come notificazione; la nullità è sanabile ex tunc per raggiungimento dello scopo, anche mediante l’impugnazione tempestiva dell’atto.
  • La motivazione della sentenza d’appello per relationem alla decisione di primo grado deve essere autosufficiente e consentire di verificare l’esame e la valutazione delle specifiche censure, delle allegazioni difensive e degli elementi di prova; il mero richiamo alla sentenza precedente, privo dell’indicazione delle ragioni condivise, determina nullità.
  • È inammissibile la censura che attacca una sola delle autonome rationes decidendi idonee, ciascuna, a sorreggere la statuizione impugnata, se un’altra ratio rimane incontestata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.