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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45292/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva autorizzato la sua consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Il ricorso articolava tre censure: 1) doglianza sulla legittimazione del tribunale regionale tedesco ad emettere il mandato (richiesta di questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sugli artt. 6 e 8 della decisione quadro 2002/584/GAI); 2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-ter legge n.69/2005 in relazione ai diritti di difesa e alle garanzie CEDU quando si procede in absentia o sulla base di misure cautelari non portate a conoscenza; 3) violazione delle norme sul diritto all'interpretazione e alla traduzione (direttiva 2010/64/UE, art.143 c.p.p. e correlati), poiché l'ordinanza che fissava l'udienza di trattazione e l'ordinanza di convalida erano state notificate al consegnando in lingua italiana (a lui non nota) e la traduzione in tedesco è pervenuta soltanto due giorni dopo l'udienza, impedendogli così di partecipare e di esercitare pienamente la difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo ritenendolo fondato: ha richiamato l'art.1, comma 1, della direttiva 2010/64/UE e l'art.143, comma 2, c.p.p. (modificato dal d.lgs. n.32/2014) stabilendo che gli atti introduttivi e gli atti che fissano l'udienza di trattazione in procedimenti di consegna devono essere tradotti in lingua a lui nota in tempo utile per l'esercizio della difesa. Poiché la notifica in lingua nota è avvenuta solo dopo l'udienza e anche la sentenza di consegna era stata notificata solo in italiano, non può ritenersi iniziato il termine per impugnare. Ne consegue che il ricorso per cassazione è tempestivo e la sentenza impugnata è stata annullata. La Corte ha disposto la rinnovazione del giudizio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo e previa notifica, in lingua nota al consegnando, dell'avviso di fissazione della nuova udienza. Le altre doglianze, attinenti al merito della richiesta di consegna, sono state assorbite.

Norme richiamate

  • Direttiva 2010/64/UE relativa al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

    "stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e [specificamente: n.d.e.] nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo"

    La Corte ha ritenuto che la direttiva impone l'obbligo di traduzione tempestiva degli atti decisivi (inclusi provvedimenti che fissano l'udienza di trattazione e la sentenza di consegna) nella lingua a lui nota, per garantire il diritto di difesa.

  • Art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n.32/2014)

    La norma, così modificata, include tra gli atti che devono essere tradotti i decreti che dispongono la citazione a giudizio; per analogia la Corte ha esteso tale obbligo anche al provvedimento che fissa l'udienza di trattazione sulla richiesta di consegna e alla sentenza che dispone la consegna.

  • D.lgs. n.32 del 2014

    Ha recepito la direttiva 2010/64/UE nel codice di procedura penale, introducendo l'obbligo di traduzione scritta entro termine congruo per l'esercizio dei diritti di difesa; la Corte ne ha applicato i principi al procedimento di consegna.

  • Legge n.69 del 2005, artt. 10 e 13, comma 1; art.18-ter (invocato dalla difesa)

    Art.10 e 13 disciplinano modalità processuali nelle richieste di consegna (inclusa la fissazione dell'udienza); l'art.18-ter è stato sollevato come possibile questione di legittimità costituzionale con riferimento alla consegna in procedimenti in absentia, ma la Corte non ha deciso il merito costituzionale perché ha risolto la controversia con il vizio di notifica/traduzione.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI

    Richiamata dalla difesa nel primo motivo (sulla legittimazione dell'autorità emittente il mandato); la Corte non ha risolto tale questione, essendo la causa decisa per vizio di traduzione/notifica.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art.6: diritto a un processo equo)

    I principi della CEDU sono stati richiamati come parametro di garanzia del diritto di difesa; la mancata traduzione tempestiva degli atti è stata ritenuta lesiva delle garanzie dell'art.6.

Massime di principio

  • Negli procedimenti di esecuzione di un mandato d'arresto europeo gli atti che fissano udienze e le decisioni di consegna devono essere notificati in lingua nota all'interessato in tempo utile; la mancata traduzione tempestiva può determinare nullità o vizio procedurale rilevante.
  • Il termine per impugnare un provvedimento non inizia a decorrere se la notifica è avvenuta in una lingua che il destinatario non comprende e non è stata fornita la traduzione in tempo utile.
  • La direttiva 2010/64/UE, recepita nell'ordinamento interno (art.143 c.p.p. e d.lgs. 32/2014), trova applicazione anche nei procedimenti di consegna e impone la traduzione degli atti essenziali per l'esercizio della difesa.
  • Se la difesa solleva tempestivamente (in fase processuale anteriore all'adozione dell'atto o immediatamente dopo) l'ignoranza della lingua, il giudice deve garantire la traduzione e, in caso di omissione, il giudice di rinvio può disporre la rinnovazione dell'udienza o annullare la decisione.
  • Questioni procedurali/formali relative alla lingua e alla notifica possono assorbire questioni sostanziali sulle condizioni di consegna; pertanto è strategico sollevare e documentare immediatamente eventuali carenze di traduzione/ notifica.

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