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Sentenza

Sentenza n. 1145/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018–2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 347/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, relativamente a cinque anni scolastici, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di euro 2.500,00 attraverso buoni elettronici di spesa. L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sicché è stata chiesta l’ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta e applicazione della penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera quale ausiliario obbligatorio del giudice e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 552,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata quale misura coercitiva per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’azione esecutiva e, nel caso concreto, per l’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale criterio generale di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare l’integrale adempimento entro un termine, nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La nomina del commissario ad acta può riguardare un dirigente dell’amministrazione inadempiente, il quale opera quale ausiliario del giudice; l’incarico è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso, applicando analogicamente la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento quando spetti alla parte attivarsi per l’insediamento del commissario.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’attività sostitutiva esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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