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Sentenza

Sentenza del 22/09/2020 n. 19776 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

verifica fiscale iniziata nel 2005 con acquisizione di documentazione extracontabile e documentazione bancaria (anche in seguito a provvedimento penale), emissione di avvisi di accertamento per gli anni 2003-2005 a carico della societa' e dei soci; impugnazione da parte di societa' e soci per mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie, difetto di motivazione dell'accertamento, utilizzo illecito di movimenti bancari intestati ai soci (non alla societa'), e contestazioni relative al carico probatorio, al mancato riconoscimento dei costi e ad altri vizi di motivazione (sei motivi in cassazione).

La decisione

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il litisconsorzio necessario non sussisteva alla luce della definizione con conciliazioni giudiziali intervenute per parti interessate; l'autorizzazione ad usare documenti acquisiti in sede penale non richiede la motivazione prevista per atti amministrativi e l'accesso era avvenuto con garanzie processuali maggiori; l'utilizzo dei movimenti bancari dei soci per gli accertamenti a carico di societa' di persone e' legittimo e grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'estraneita' delle operazioni; la norma piu' recente (DL 193/2016 art.7-quater) e' sostanziale e non si applica retroattivamente agli accertamenti anteriori; inoltre la CTR ha correttamente censurato la riduzione forfettaria del maggior reddito operata in primo grado qualora non adeguatamente motivata. Condanna alle spese in favore dell'Ufficio (Euro 10.000).

Norme richiamate

  • Costituzione, articolo 111

    richiamata nel contesto delle garanzie del processo; non ha determinato rilievo favorevole al ricorrente nel caso concreto.

  • Decreto Legislativo n. 546/1992, articolo 62

    norma di rinvio per i mezzi di impugnazione in cassazione; impugnative e denunzie ai sensi di tale articolo sono state valutate e ritenute infondate.

  • D.P.R. n. 600/1973, articolo 32

    interpreta la presunzione di riferibilita' alle societa' delle movimentazioni bancarie dei soci nelle societa' di persone / imprese a ristretta base partecipativa; la Corte conferma che l'Ufficio puo' utilizzare tali dati e che grava sul contribuente l'onere di provare l'estraneita' delle operazioni.

  • D.P.R. n. 600/1973, articolo 33

    distinzione tra accessi effettuati in sede penale (provvedimenti dell'autorita' giudiziaria con garanzie processuali) e accessi in sede fiscale; nel caso concreto i documenti sono stati acquisiti in sede penale e poi autorizzati per uso fiscale, pertanto il vizio di motivazione dell'autorizzazione fiscale non e' impeditivo.

  • D.P.R. n. 600/1973, articolo 39

    distinzione tra accertamento analitico-induttivo (art.39, comma 1) e induttivo puro (comma 2); nel caso di accertamento analitico-induttivo e' il contribuente che deve provare l'esistenza di costi deducibili relativi ai maggiori ricavi contestati.

  • D.P.R. n. 600/1973, articolo 41-bis

    la definizione amministrativa della societa' costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche, riducendo l'esigenza di litisconsorzio necessario con i soci non partecipanti.

  • D.P.R. n. 633/1972, articoli 51 e 52

    citati rispetto alle regole sugli accessi fiscalmente autorizzabili; la Corte sottolinea la differenza fra accessi disposti in sede penale e quelli in sede fiscale.

  • L. n. 241/1990, articolo 3

    principio generale sulla motivazione degli atti; la Corte rileva che alcune autorizzazioni interne tra uffici hanno natura organizzativa/preparatoria e non sono soggette all'obbligo di motivazione previsto per atti amministrativi impositivi.

  • Decreto Legge n. 193/2016, articolo 7-quater (conv. L. n.225/2016)

    modifica dell'art.32 (soglie di rilevanza dei prelievi bancari): la Corte afferma che la norma e' sostanziale e non puo' applicarsi retroattivamente agli accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), articolo 75, comma 6

    richiamato nelle censure relative alla determinazione del reddito e al rispetto dei principi costituzionali; non ha determinato esito favorevole al ricorrente.

Massime di principio

  • In societa' di persone o imprese a base partecipativa ristretta, l'Amministrazione puo' utilizzare le movimentazioni bancarie intestate ai soci per imputare ricavi alla societa' salvo che il contribuente provi l'estraneita' delle operazioni.
  • Documentazione acquisita in sede penale (con provvedimento dell'autorita' giudiziaria) può essere utilizzata in sede fiscale previa autorizzazione: tale acquisizione non soggiace alle stesse regole di motivazione richieste per atti amministrativi fiscali e gode delle garanzie del procedimento penale.
  • L'autorizzazione interna o la richiesta della Guardia di Finanza alla Procura per l'uso fiscale di documenti non richiede la motivazione tipica degli atti amministrativi impositivi, essendo spesso atto organizzativo/preparatorio.
  • Le modifiche legislative intervenute successivamente (ius superveniens) che hanno carattere sostanziale non si applicano retroattivamente agli accertamenti anteriori alla loro entrata in vigore.
  • Negli accertamenti analitico-induttivi l'onere di provare l'effettiva natura e l'esistenza di costi deducibili gravante sui maggiori ricavi contestati spetta al contribuente; l'Ufficio non e' tenuto a riconoscere forfettariamente tali costi.
  • Se il giudice di primo grado riduce il maggior reddito deve motivare specificamente i criteri e gli elementi posti a base della rideterminazione; riduzioni forfettarie prive di motivazione possono essere ritenute viziate.
  • La pretesa di litisconsorzio necessario puo' venir meno quando le posizioni di altre parti rilevanti sono state definite (es. conciliazioni giudiziali), perche' viene meno il rischio di contrasti di giudicati.

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