Cassazione Penale, Sentenza n. 44000/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (4 mesi di arresto) per violazioni del d.lgs. n.81/2008 accertate il 19/10/2018. Motivo 1: violazione di legge per errata qualificazione giuridica nei capi A-D (si sostiene che il fatto rientrerebbe nella lett. g) dell'art.18 d.lgs.81/2008 e non nella lett. c)) e carenza di indicazione delle sanzioni previste dall'art.55 d.lgs.81/2008, con conseguente compressione del diritto di difesa. Motivo 2: violazione di legge e mancata motivazione sul capo E), in quanto la telecamera sarebbe stata installata in un deposito e non in una sede lavorativa, quindi non necessaria l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro né l'intesa sindacale; si prospetta altresì che i fatti non integrerebbero il reato ex art.4 legge n.300/1970 con art.114 d.lgs.196/2003. Motivo 3: carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per non essere stati dedotti in appello (art.606, comma 3 e art.609 c.p.p.) e la questione circa la nullità dell'atto di citazione è di nullità relativa e doveva essere eccepita tempestivamente (art.491 c.p.p.). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo: la Corte d'appello aveva motivato il rigetto delle attenuanti generiche sulla base della gravità e della reiterazione delle condotte, richiamando elementi rilevanti ai sensi dell'art.133 c.p. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n.81 del 2008
La Corte ha ritenuto che l'indicazione errata della lettera dell'art.18 nella rubrica non determini nullità se la descrizione fattuale è precisa; l'accertamento delle violazioni rileva sulla base della specificazione del fatto più che sull'indicazione formale della norma
legge n.300 del 1970
Il riferimento è stato oggetto di deduzione nel ricorso ma la Corte ha rilevato che la questione non era stata sollevata in appello e quindi è inammissibile in Cassazione
d.lgs. n.196 del 2003
Analogamente all'art.4 della legge n.300/1970, la questione relativa alla privacy non è stata sviluppata in appello e pertanto non è stata esaminata in Cassazione
codice di procedura penale
art.606, comma 1 lett. b) e comma 3; art.609; art.491; art.616
Art.606 e 609: limitano i motivi di ricorso imponendo che alcune questioni non dedotte in appello siano dichiarate inammissibili. Art.491: la nullità relativa dell'atto di citazione deve essere eccepita tempestivamente. Art.616: possibile condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
codice penale
L'art.133 (circostanze attenuanti generiche) è stato applicato dalla Corte di appello: il giudizio di merito sulla concessione delle attenuanti è un giudizio di fatto la cui motivazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi di illogicità o contraddittorietà
Massime di principio
- La correttezza formale della rubrica dell'imputazione (citazione dell'articolo/lettera) è secondaria rispetto alla descrizione puntuale del fatto: un riferimento normativo errato non invalida l'imputazione se il fatto è sufficientemente specificato e non si determina pregiudizio al diritto di difesa
- Le nullità relative degli atti processuali (es. indeterminatezza della citazione) devono essere eccepite tempestivamente (art.491 c.p.p.); in mancanza si perde il diritto di farle valere in sede di legittimità
- In Cassazione non possono essere dedotte questioni di diritto o di fatto che non siano state oggetto di specifica deduzione nel giudizio di appello (art.606, comma 3 e art.609 c.p.p.): occorre sollevare i profili già in appello per mantenerli utilizzabili in sede di legittimità
- Il rigetto o la concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di merito: la motivazione del giudice del merito è insindacabile in Cassazione salvo che sia contraddittoria o mancante rispetto agli elementi di fatto ritenuti rilevanti
- Questioni relative a autorizzazioni amministrative o intese sindacali (es. installazione di sistemi di videosorveglianza) vanno dedotte e provate nelle fasi di merito (e in appello) se si vuole che siano esaminate in Cassazione
- Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende; valutare attentamente l'ammissibilità procedurale prima di proporre ricorso
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