Cassazione Civile, Sentenza n. 9823/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Sicilia che aveva rigettato l'appello avverso la cartella esattoriale relativa a tributi TARSU/TIA per gli anni 2002-2004; dedotte, tra l'altro, omissioni nella notifica dell'atto presupposto e vizi nella notifica della cartella. In sede di giudizio di legittimità la contribuente ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla base dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018 (annullamento automatico dei debiti residui fino a €1.000) e, in via subordinata, ha rinunciato ai primi otto motivi mantenendo il nono.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo che la contribuente abbia indicato tipologia, date e importi delle cartelle tali da giustificare l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018. Ha disposto che le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (relativo all'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato), atteso che la pronunzia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018
“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
La Corte ha interpretato la norma come causa di estinzione del giudizio quando il ricorrente dimostri che i carichi rientrano nel perimetro della cancellazione automatica (tipologia, date e importi), con conseguente annullamento del contendere senza esame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
La norma è stata ritenuta non applicabile nella fattispecie perché concerne l'obbligo a carico del ricorrente non vittorioso di integrare una somma pari al contributo unificato; la pronunzia di estinzione per cessazione della materia del contendere, essendo eccezionale e non sanzionatoria, esclude tale obbligo.
Massime di principio
- Se il debito residuo riferibile a cartelle affidate agli agenti della riscossione rientra nei limiti previsti dall'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 (importo residuo fino a €1.000), il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza pronuncia sul merito.
- La parte che invoca l'estinzione deve fornire elementi idonei (tipologia degli atti, date, importi) per dimostrare che i carichi rientrano nella disciplina di annullamento automatico; in assenza di prova il giudice non può dichiarare l'estinzione.
- La pronunzia di estinzione è diversa dal rigetto o dall'inammissibilità: ha natura sostanziale di cessazione del processo e comporta conseguenze specifiche (es. esclusione di alcune conseguenze economiche per il ricorrente).
- Quando il giudice dichiara l'estinzione per applicazione di una norma di cancellazione/amnistia, non si applicano automaticamente disposizioni che gravano il ricorrente per esiti negativi del processo (es. obbligo di versare somme aggiuntive come il contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso), salvo diverso disposto normativo.
- Le spese processuali possono rimanere a carico di chi le ha anticipate anche in caso di estinzione; occorre verificare sempre la decisione sul punto nel dispositivo.
- In presenza di specifiche richieste di estinzione per benefici normativi, è pratica prudente rinunciare a motivi processuali non più rilevanti per concentrare il giudizio sull'applicabilità della norma di cancellazione.
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