Cassazione Civile, Sentenza n. 9785/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
i ricorrenti hanno impugnato per cassazione ritenendo invalida la notifica della cartella esattoriale: lamentano che il contribuente Marcello Petrucci era già deceduto al momento della notifica (contestando quindi la legittimità della notifica al domicilio dell'ultimo domiciliatario del de cuius, che è ammessa solo se rivolta collettivamente agli eredi), e denunciano la mancata preventiva comunicazione di irregolarità prevista per redditi a tassazione separata. Hanno dedotto, altresì, violazioni di norme sul procedimento di notificazione (art.65 d.P.R. 600/1973; art.8 l.890/1982; art.149 c.p.c.) e di disposizioni che impongono la comunicazione preventiva di irregolarità (art.1, comma 412, l.311/2004), oltre a censure su decadenze e questioni probatorie. Parte dell'impugnazione si fonda sulla tesi di un travisamento della prova da parte della Corte territoriale (errata indicazione della data di decesso).
La decisione
la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo (quelli riconducibili al presunto travisamento della prova relativo alla data di decesso), ritenendo che il profilo denunciato costituisce una svista di fatto non sindacabile in cassazione nella forma proposta; la decisione richiama la distinzione tra travisamento della prova ammissibile in cassazione e l'errore di fatto rimediabile con la revocazione (art.395 n.4 c.p.c.) o con i motivi di cui all'art.360 nn.4-5 c.p.c., conformemente alla giurisprudenza (sent. n.5792/2024). I restanti motivi (non attinenti al travisamento) sono stati rimessi alla Sezione Tributaria per la decisione di merito; le spese sono rimandate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art.65 d.P.R. n.600 del 1973
la notifica all'ultimo domicilio del de cuius è ammessa solo se rivolta collettivamente e impersonalmente a tutti gli eredi; i ricorrenti sostenevano che, essendo il de cuius già deceduto, la notifica fosse illegittima
art.8 l. n.890 del 1982
richiama regole sulla notificazione per irreperibilità temporanea; i ricorrenti contestavano la validità di una notifica effettuata sulla base di presunta irreperibilità di un soggetto in realtà deceduto
art.149 c.p.c.
norma sul procedimento di notificazione e sul domicilio; invocata per censurare la corretta esecuzione della notifica alla persona deceduta
art.1 comma 412 l. n.311 del 2004
prevede l'obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità in caso di redditi a tassazione separata; i ricorrenti sostenevano che la cartella non fosse preceduta dalla necessaria comunicazione
art.6 comma 5 l. n.212 del 2000 (statuto del contribuente)
richiamata in connessione con gli obblighi di comunicazione e garanzie procedurali a carico dell'amministrazione finanziaria
art.132, secondo comma, n.4 c.p.c.
richiama principi relativi alla decisione di merito e all'onere di affrontare le questioni rilevanti; i ricorrenti contestavano la mancata considerazione di osservazioni rilevanti
art.118 disp. att. c.p.c.
disposizioni sull'efficacia probatoria e sulle modalità processuali; richiamata nella censura di motivazione della Corte territoriale
art.25 d.P.R. n.602 del 1973
norma sul procedimento di riscossione e sulla notifica degli atti esecutivi; i ricorrenti lamentavano violazioni connesse a decadenze e forme di notificazione
art.113 c.p.c. e principio iura novit curia
contestata l'applicazione del principio da parte della Corte territoriale nella valutazione di questioni non sollevate o insufficientemente affrontate dalle parti
art.360 c.p.c. (motivi di cassazione)
norme che regolano i motivi di cassazione: i ricorrenti hanno articolato motivi ai sensi dell'art.360; la Corte ha valutato la pertinente ammissibilità distinguendo tra travisamento della prova e strumenti rimediali
art.395 n.4 c.p.c. (revocazione per errore di fatto)
richiamato nella distinzione operata dalla Corte: l'errore di fatto (svista nella consultazione degli atti) trova rimedio in revocazione per errore di fatto, non nella cassazione ordinaria, se non sussistono i presupposti richiesti
Massime di principio
- Il cosiddetto 'travisamento della prova' esercita limiti rigidi in Cassazione: una semplice svista nella lettura degli atti/di una data non è sindacabile in cassazione nella forma proposta e, se si tratta di errore di fatto, il rimedio ordinario è la revocazione (art.395 n.4 c.p.c.).
- Se il fatto probatorio era punto controverso sul quale la sentenza ha comunque deciso, il vizio può essere dedotto in cassazione con gli artt.360 nn.4-5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
- La notifica al domicilio dell'ultimo domiciliatario del de cuius è ammessa solo se rivolta collettivamente e impersonalmente agli eredi; in caso di notifiche rilevanti per la posizione fiscale di soggetti deceduti, l'assenza della preventiva comunicazione di irregolarità (quando prevista dalla legge, es. art.1 comma 412 l.311/2004 per redditi a tassazione separata) può costituire motivo di impugnazione.
- Quando l'amministrazione dichiara di aver inviato una comunicazione (es. comunicazione di irregolarità), il suo onere probatorio include la dimostrazione del recapito; l'assenza di prova del ricevimento indebolisce la posizione dell'ufficio.
- In appello è importante confutare specificamente le statuizioni di primo grado: questioni non efficacemente contestate in apello possono essere ritenute non rimesse in discussione e non efficaci a modificare la decisione di merito.
- Se la Cassazione rileva questioni di merito non attinenti alla propria giurisdizione o richiedenti approfondimento specialistico, può rimettere gli atti alla Sezione Tributaria per decidere nel merito.
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