Cassazione Civile, Sentenza n. 9790/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava cinque motivi collegati principalmente al cosiddetto "travisamento della prova" e a omissioni di motivazione da parte dei giudici di merito: 1) la presunta errata valutazione delle ricevute di consegna delle raccomandate r.r. prodotte da Equitalia e la loro afferenza alle intimazioni di pagamento; 2) la valutazione di presunte "visure camerali" che avrebbero attestato la sede della società nel 2012; 3) la ritenuta correttezza della notifica effettuata a persona diversa dal destinatario senza invio e prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa (rilevando violazioni di norme fiscali e di notifica); 4) la mancata considerazione degli elementi indicati dall'ufficiale notificatore (che avrebbe indicato l'invio di raccomandata informativa, segnalando dunque consegna ad persona non incaricata); 5) la mancata prova della notifica via PEC del 2016 (assenza di ricevuta di accettazione o consegna), con conseguente contestazione dell'interruzione della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua totalità. Ha ritenuto che i motivi fossero difettosi sotto vari profili (mancanza di autosufficienza, assenza di indicazione puntuale degli atti o delle visure contestate, sollevazione di questioni non dedotte in sede di merito, carenza di interesse rispetto ad alcuni censure). La Corte ha inoltre richiamato principi sul limite del sindacato di cassazione sul "travisamento della prova" e sulle vie rimediali (es. revocazione per errore di fatto). Le spese sono state compensate e la sentenza ha dato atto di possibili effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Riferimento alla nozione di "travisamento della prova"; la Corte si è interrogata se il travisamento sia denunciabile in cassazione per il tramite dell'art. 360 n.4, rimarcando limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Strumenti processuali per i motivi di cassazione: n.3 (violazione di legge), n.4 (falsa applicazione/interpretazione), n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha applicato tali norme per valutare inammissibilità, richiamando il diverso rimedio della revocazione per errore di fatto (art.395 n.4) quando si tratti di travisamento della prova oggettivo
art. 116 c.p.c.
Richiamato rispetto alle censure di travisamento del contenuto delle produzioni documentali; però la Corte ha limitato il sindacato di legittimità su presunte sviste nella lettura dei documenti
art. 111, co. 6 Cost.
Richiamato in ordine all'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziali; la Corte ha valutato se la motivazione fosse mancata o insufficiente rispetto all'affermazione di afferenza delle ricevute alle intimazioni
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Principio applicato in caso di "doppia conforme" (giudicato di primo grado confermato in appello): il ricorrente deve indicare e dimostrare le ragioni di fatto differenti alla base delle due decisioni, onere che non è stato assolto
art. 395, n. 4 c.p.c.
Rimando della Corte: l'errore di fatto nella valutazione probatoria (travisamento oggettivo) trova rimedio nella revocazione per errore di fatto se sussistono i presupposti; non sempre è sindacabile in cassazione
art. 60 DPR 600/1972; art. 26 DPR 602/1973; art. 7 l. 890/1982
Norme richiamate dalla ricorrente in materia di notifiche di atti tributari e ricezione da persona diversa dal destinatario; la querelle verteva sul requisito dell'inoltro e dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa quando la consegna è a persona diversa dal destinatario nel testo vigente nel 2012
D.P.R. n. 115
Richiamato nella parte finale relativamente alle spese e al contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove non dedotte e trattate in sede di merito: il ricorso deve essere autosufficiente e indicare esattamente gli atti e le deduzioni già svolte in primo o secondo grado.
- Il "travisamento della prova" ha limiti di sindacabilità in sede di legittimità: il travisamento oggettivo del fatto probatorio può richiedere la revocazione per errore di fatto (art.395 n.4 c.p.c.), mentre il travisamento che riflette la lettura proposta da una parte può essere dedotto in cassazione nei casi previsti dall'art.360 nn.4 o 5 a seconda della natura della questione.
- Quando si impugna una "doppia conforme" (stessi esiti in primo e secondo grado) il ricorrente deve provare che i fatti posti a base delle due decisioni siano diversi; è insufficiente lamentare genericamente omissioni o travisamenti senza confronto documentale e logico.
- Nelle contestazioni circa la validità delle notifiche (consegna a persona diversa dal destinatario o notifiche via PEC) è essenziale produrre le prove specifiche richieste (es. relata, ricevuta di accettazione/consegna PEC, copia della raccomandata informativa e prova della sua effettiva ricezione). L'assenza di tali prove rende difficilissima la censura in cassazione.
- La parte che contesta valutazioni documentali deve indicare precisamente quali documenti sono stati travisati e fornire il raffronto testuale/argomentativo necessario per consentire alla Corte di legittimità di verificare la fondatezza della censura; mere asserzioni generiche vengono dichiarate inammissibili.
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