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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05976/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 19/04/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i primi due motivi contestavano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma in modo ritenuto non specifico: essi miravano in sostanza a una rivalutazione delle fonti probatorie e a una diversa ricostruzione dei fatti, tramite criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli adottati dai giudici di merito, senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. Con un ulteriore profilo di doglianza veniva lamentata la mancata concessione dell'attenuante del fatto lieve in relazione all'ipotesi di rapina; la Corte ha ritenuto tale richiesta incompatibile con le modalità del fatto descritte nella motivazione e con l'oggetto materiale della condotta, individuato nel telefono cellulare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sulla motivazione erano generiche e dirette a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità, perché non sorrette dall'allegazione di specifici travisamenti probatori decisivi. Ha inoltre ritenuto non concedibile l'attenuante del fatto lieve per l'ipotesi di rapina, in quanto incompatibile con la concreta modalità del fatto e con il bene sottratto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Richiamato solo in relazione all'ipotesi di rapina e alla valutazione dell'incompatibilità del fatto lieve con le modalità della condotta e con l'oggetto materiale del reato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto veste di vizio motivazionale, mirano soltanto a una rivalutazione del compendio probatorio o a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
  • La richiesta di riconoscimento di un'attenuante per il fatto lieve in relazione alla rapina deve essere coerente con la concreta modalità della condotta e con l'oggetto materiale della sottrazione; se tali elementi descrivono un fatto non lieve, l'attenuante può essere legittimamente esclusa.
  • Il controllo di legittimità non consente di sovrapporre una diversa lettura delle prove a quella compiuta dai giudici di merito quando la motivazione impugnata risulti logicamente e giuridicamente adeguata.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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