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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18930/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Suno ha impugnato il decreto del 04/12/2025 con cui il G.i.p. di Novara aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso l'ordinanza che, de plano, aveva disposto la confisca dei pappagalli in sequestro. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione degli artt. 666, comma 2, 667, comma 4, e 676 c.p.p. per avere il giudice deciso de plano senza fissare l'udienza prevista dall'art. 666 comma 1; (ii) violazione dell'art. 666 comma 2 e vizio di motivazione per avere il giudice qualificato l'opposizione come mera riproposizione dell'istanza originaria, violando il diritto al contraddittorio e ritenendola manifestamente infondata nonostante la contestazione della legittimità della confisca in assenza di accertamento di responsabilità penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo motivo (assorbito il secondo). Ha affermato che, ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p., quando l'ordinanza dispone la confisca de plano l'opposizione deve essere decisa secondo le regole dell'art. 666, cioè mediante fissazione di udienza camerale e instaurazione del contraddittorio. Poiché nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha deciso de plano, il decreto impugnato è viziato da nullità. La Corte ha annullato il decreto impugnato senza rinvio e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Novara affinché, liberamente nel merito, decida sull'opposizione secondo le forme previste dall'art. 666 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 667 cod. proc. pen., comma 4

    nel caso in cui sia stata presentata opposizione avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, senza formalità, abbia disposto la confisca, in tal caso si procede a norma dell'articolo 666

    la Corte interpreta l'art. 667 comma 4 nel senso che l'opposizione avverso ordinanza di confisca impone l'applicazione delle regole dell'art. 666, ossia la fissazione di udienza camerale e il contraddittorio; decisioni de plano sono illegittime

  • art. 666 cod. proc. pen.

    prevede la fissazione di udienza camerale e il contraddittorio delle parti per la decisione dell'opposizione

    l'art. 666 richiede che l'opposizione sia decisa previa udienza camerale e contraddittorio; la mancata instaurazione del contraddittorio integra nullità della decisione

  • art. 676 cod. proc. pen.

    citato nel ricorso come norma rilevante in tema di impugnazioni e procedure esecutive; dalla sentenza emerge che le garanzie procedurali previste nel titolo relativo alle impugnazioni devono essere rispettate

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023 (Autostrada, Rv. 284512 - 01)

    richiamata come precedente che già aveva affermato l'obbligo del contraddittorio e dell'udienza camerale per le opposizioni in materia di confisca; conferma l'orientamento della Corte sulla nullità delle decisioni de plano

Massime di principio

  • Quando un giudice dell'esecuzione dispone de plano la confisca, ogni opposizione deve essere decisa mediante udienza camerale e con instaurazione del contraddittorio secondo l'art. 666 c.p.p.; decisioni assunte senza udienza costituiscono nullità.
  • La qualificazione dell'opposizione come 'mera riproposizione' non legittima la decisione senza contraddittorio: il diritto al contraddittorio è obbligatorio e la sua violazione può portare all'annullamento del provvedimento impugnato.
  • In presenza di una confisca contestata per mancanza di accertamento della responsabilità penale, il giudice deve comunque assicurare il confronto tra le parti prima di decidere; il merito della confisca potrà essere esaminato solo dopo regolare instaurazione del contraddittorio.
  • La Corte di Cassazione può annullare il provvedimento viziato per violazione delle garanzie procedurali e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito perché decida nuovamente rispettando le forme procedurali prescritte.
  • In casi analoghi, il rimedio corretto del ricorrente è impugnare la decisione per violazione degli artt. 666 e 667 c.p.p.; la Corte tende a privilegiare la tutela del contraddittorio rispetto a decisioni sommari

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