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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43898/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione a seguito della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila (25/06/2021) che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto in truffa (art. 640 c.p.) e confermato la condanna a 6 mesi di reclusione e 150 euro di multa, escludendo l'aumento per recidiva. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 108 c.p.p. per mancato differimento dell'udienza del 25/06/2021 a seguito della tardiva nomina difensiva comunicata via PEC il giorno precedente; 2) estinzione del reato per prescrizione (fatto anteriore al 19/01/2012 con termine prescrizionale massimo di 7 anni e 6 mesi); 3) violazione dell'art. 530 c.p.p. per mancata pronuncia assolutoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: il reato era prescritto al momento della sentenza di appello. Ha invece respinto il primo motivo (mancanza di prova che la PEC fosse pervenuta e portata all'attenzione della Corte prima della conclusione dell'udienza) e il terzo (censura aspecifica e non idonea a rimettere in discussione il convincimento di merito). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione; ha confermato le statuizioni civili e ha condannato l'imputato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    La richiesta di rinvio o di termine a difesa trasmessa via PEC richiede la prova che l'atto sia effettivamente pervenuto alla cancelleria e portato tempestivamente all'attenzione del giudice; il mero invio non è sufficiente a sospendere o differire l'udienza in mancanza di evidenza della ricezione

  • art. 157 cod. pen.

    La valutazione della decorrenza e della durata della prescrizione deve tener conto delle determinazioni di primo grado; se il giudice di primo grado ha escluso l'aumento per recidiva e il pubblico ministero non ha impugnato tale valutazione, la recidiva non può essere utilizzata in appello per prolungare i termini prescrizionali

  • art. 530 cod. proc. pen.

    La censura per mancata pronuncia assolutoria deve essere specifica e idonea a mostrare l'assenza di elementi di colpevolezza; il giudice di legittimità non può rivedere i fatti sostanziali se non per verificare la presenza di un coerente apparato motivazionale

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Prevede il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in specifiche circostanze; qui è richiamato il regime processuale adottato nel procedimento

Massime di principio

  • La trasmissione via PEC di istanze processuali non sostituisce la prova dell'effettiva ricezione da parte della cancelleria: il difensore deve accertare e poter dimostrare che l'atto sia arrivato e sia stato portato all'attenzione del giudice tempestivamente
  • Se il giudice di primo grado esclude un aumento (es. per recidiva) e il pubblico ministero non impugna quel punto, l'aumento non può essere considerato in sede di appello per modificare i termini di prescrizione; ciò può portare all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche se in appello si mantengono valutazioni colpevolistiche
  • La Corte di Cassazione verifica la correttezza e la logicità della motivazione di merito ma non è sede per riformulazioni alternative probatorie: le censure aspecifiche che chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono di regola inammissibili
  • Quando sussiste la prescrizione, la Cassazione annulla la decisione impugnata senza rinvio limitatamente agli effetti penali, salvando però le statuizioni civili e la liquidazione delle spese della parte civile se fondate
  • Le richieste difensive di differimento ai sensi dell'art. 108 c.p.p. devono essere tempestive e comprovate; problemi tecnici del servizio di posta elettronica certificata non esonerano dall'onere probatorio a meno che non vi sia documentazione che dimostri la ricezione prima dell'udienza

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