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Sentenza

Sentenza n. 28/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 2014/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro pubblicata il 17/04/2024.

Giustizia amministrativa202502103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 17 aprile 2024, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo ed era stato disposto il pagamento delle somme dovute. La sentenza era stata ritualmente notificata all'Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato. Ha rilevato che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che dagli atti risultava l'assenza di qualsiasi pagamento. La mancata contestazione ministeriale dell'an e del quantum del credito ha ulteriormente confermato l'inadempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli un termine di ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte del ricorrente per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Il commissario dovrà poi trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Nessun compenso ulteriore è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico e attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del titolo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme risultanti da provvedimenti giudiziari è soggetto al termine dilatorio di 120 giorni; decorso inutilmente tale termine, può essere azionata l'ottemperanza per l'inadempimento.

Massime di principio

  • L'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione e non eseguita dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'entità del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inadempimento sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un nuovo termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non spetta un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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