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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 22/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.01.2024.

Giustizia amministrativa202501356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 22/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 22/2024, pubblicata l'8 gennaio 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 settembre 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione del Ministero entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, non sia stata attuata dall'amministrazione obbligata.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • L'ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale può comportare l'attivazione di un commissario ad acta già nominato dal giudice, il quale provvede in via sostitutiva entro il termine assegnato.
  • La perdurante inottemperanza dell'amministrazione al giudicato giustifica la condanna dell'amministrazione soccombente alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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