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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01988/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma del primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione limitatamente al capo D relativo a falsità in atti, confermando però la condanna per il reato di possesso di documento d'identità falso con false generalità e rideterminando la pena. Con il primo motivo deduce violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 497-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie meno grave. Con il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione, assumendo che vi sia stata condanna per un delitto diverso da quello di cui agli artt. 477 e 482 c.p., nonostante la prescrizione intervenuta sul capo D. Con il terzo motivo contesta l'eccessività della pena, ma in modo generico.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondato il primo motivo perché il possesso di un documento d'identità recante la fotografia del possessore e false generalità integra il comma 2 dell'art. 497-bis c.p., in quanto la presenza della foto è indice significativo della partecipazione alla contraffazione. Ritiene manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata ha chiarito che la condotta coperta da prescrizione al capo D era diversa da quella oggetto della conferma di condanna e che non vi è vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p. Il terzo motivo sulla pena è giudicato non scrutinabile in sede di legittimità e comunque generico, poiché la motivazione della sentenza di merito aveva già dato conto degli elementi ritenuti rilevanti per il trattamento sanzionatorio. Seguono condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Il possesso di un documento d'identità recante la fotografia del possessore e false generalità integra la fattispecie più grave del comma 2, perché la fotografia del possessore è indice della sua partecipazione alla contraffazione del documento.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Il vizio denunciabile in cassazione richiede un'effettiva illogicità o mancanza di motivazione riconducibile al parametro legale; nel caso esaminato la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e immune da tale vizio.

  • artt. 477 e 482 c.p.

    La Corte richiama tali norme solo per individuare il capo estinto per prescrizione, chiarendo che la relativa condotta è distinta da quella oggetto della conferma di condanna.

Massime di principio

  • Nel caso di possesso di un documento d'identità falso recante la fotografia dell'utilizzatore e false generalità, la fattispecie applicabile è quella del comma 2 dell'art. 497-bis c.p., poiché tale elemento ha forte valore indiziario della partecipazione alla contraffazione.
  • In cassazione il motivo che si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto o della qualificazione giuridica, senza confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata, è manifestamente infondato.
  • La censura di illogicità della motivazione è ammissibile solo se evidenzia un vizio riconducibile al parametro di legge; non è sufficiente dedurre genericamente che la Corte di merito avrebbe deciso su un fatto diverso, quando la motivazione chiarisce la distinzione tra le diverse condotte.
  • La doglianza sulla congruità della pena, se proposta in modo generico e senza confrontarsi con la motivazione di merito, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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