Sentenza del 12/05/2017 n. 11808 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 1998, 1999 e 2000, con i quali erano stati recuperati a tassazione importi ai fini IRPEG, oltre interessi e sanzioni, applicando la disciplina sulle società non operative o di comodo. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, la validità del contraddittorio preventivo e del termine di sessanta giorni per fornire chiarimenti, l'applicazione della presunzione di non operatività, l'omessa pronuncia su alcune domande e l'errata applicazione della percentuale forfettaria per la determinazione del reddito presunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha rilevato che gli avvisi erano stati emessi oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di chiarimenti, che i quesiti di diritto formulati dalla contribuente erano generici, inconferenti o tautologici e che non era possibile denunciare come vizio di motivazione una questione riguardante esclusivamente l'interpretazione di norme giuridiche. È stata quindi confermata la legittimità degli accertamenti fondati sulla disciplina delle società di comodo, poiché la società si trovava in un periodo di normale svolgimento dell'attività e aveva scelto di non utilizzare l'immobile secondo il proprio oggetto sociale. Il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 18.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 30
L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
La norma disciplina le società non operative o di comodo e prevede una richiesta preventiva di chiarimenti. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto non configurabile la nullità, poiché gli avvisi erano stati emessi oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del questionario.
Codice di procedura civile, articolo 112
La disposizione riguarda il dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Le relative censure sono state ritenute inammissibili per la genericità dei quesiti formulati dalla contribuente.
Codice di procedura civile, articolo 366-bis
Applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione di specifici quesiti di diritto. La Corte ha dichiarato inammissibili diversi motivi perché i quesiti erano generici, inconferenti o tautologici.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle società non operative, il contribuente deve dimostrare concretamente l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi presunti dalla legge; la mera inattività o la scelta gestionale di non utilizzare un bene normalmente utilizzabile non è sufficiente.
- La richiesta preventiva di chiarimenti prevista dalla disciplina delle società di comodo costituisce una garanzia procedimentale; tuttavia, la contestazione deve indicare con precisione quale violazione sia stata commessa e quale concreto effetto abbia prodotto.
- Un vizio di motivazione riguarda la ricostruzione o valutazione dei fatti, non la corretta interpretazione di una norma. Le questioni esclusivamente giuridiche devono essere dedotte come violazione o falsa applicazione di legge.
- Nel ricorso per cassazione i quesiti e le censure devono essere specifici e collegati alla concreta motivazione della sentenza impugnata; quesiti generici, astratti o basati su fatti diversi da quelli accertati dal giudice di merito possono comportare l'inammissibilità del motivo.
- L'applicazione della percentuale forfettaria prevista per la determinazione del reddito presunto può risultare implicitamente confermata quando il giudice abbia già accertato la piena operatività della disciplina sulle società di comodo e l'assenza di cause oggettive di esclusione.
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