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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25205/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La vicenda riguarda una condotta qualificata in appello come rapina, connessa al recupero di un'autovettura e a un episodio di aggressione/pestaggio ai danni di una persona offesa. Uno dei ricorrenti ha censurato: 1) la sussistenza del reato di rapina ex art. 628 c.p., lamentando assenza di ingiusto profitto e travisamento del quadro probatorio; 2) la mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. e la mancata verifica delle condizioni di procedibilità; 3) il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. L'altro ricorrente ha dedotto: 1) vizi di motivazione sulla responsabilità per rapina in concorso ex artt. 110 e 628 c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le difese e chiedendo in sostanza una diversa lettura delle prove; 2) violazione di legge per mancata declaratoria di non procedibilità, previa esclusione dell'aggravante del nesso teleologico ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p., assumendo che la sequenza dei fatti non fosse correttamente ricostruita. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in gran parte non consentiti perché diretti a una rivalutazione del merito o reiterativi di doglianze già respinte in appello, e comunque manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata e della giurisprudenza richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i primi motivi fossero in larga parte diretti a contestare la valutazione del materiale probatorio e quindi non scrutinabili in sede di legittimità; ha inoltre osservato che il motivo sulla qualificazione del fatto come rapina era manifestamente infondato perché, secondo la giurisprudenza richiamata, la distinzione tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento soggettivo, essendo decisivo l'ingiusto profitto perseguito nel primo caso. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha escluso vizi motivazionali, richiamando il principio per cui il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi. Ha infine respinto la doglianza sull'improcedibilità, rilevando sia che la motivazione d'appello era corretta nel fondare l'aggravante sul compendio probatorio, sia che il reato contestato era comunque procedibile d'ufficio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    È richiamato come norma incriminatrice della rapina; la Corte ribadisce che la rapina richiede il fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto e la consapevolezza dell'altruità/non azionabilità della pretesa.

  • art. 393 c.p.

    È evocato per sostenere la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte esclude la riqualificazione perché non risultava un diritto azionabile per il recupero del veicolo.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato per affermare che la motivazione della sentenza impugnata non presentava i vizi denunciabili in cassazione.

  • art. 61, comma 1, n. 2, c.p.

    È citato in relazione all'aggravante del nesso teleologico, che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente sulla base delle videoregistrazioni.

  • art. 582 c.p.

    È richiamato in relazione alla procedibilità d'ufficio del reato di lesioni, anche in connessione con l'aggravante contestata.

  • art. 585 c.p.

    È richiamato come norma di raccordo rispetto alle lesioni aggravate.

  • art. 576, comma 1, n. 1, c.p.

    È richiamato per il profilo dell'aggravamento del fatto lesivo e della conseguente procedibilità d'ufficio.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato per la contestazione del concorso di persone nella rapina.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che si risolvano nella mera rilettura del compendio probatorio o nella rivalutazione del merito, specie quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e non presenti vizi ex art. 606 c.p.p.
  • La distinzione tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone dipende soprattutto dall'elemento soggettivo: la rapina ricorre quando l'agente agisce per procurarsi un profitto ingiusto, sapendo che la pretesa non gli spetta né è azionabile giuridicamente; l'esercizio arbitrario, invece, presuppone la ragionevole opinione di esercitare un diritto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva o ogni elemento favorevole emergente dagli atti.
  • La procedibilità del reato va verificata alla luce della corretta qualificazione giuridica del fatto e delle norme applicabili; tuttavia, quando il delitto contestato è procedibile d'ufficio, le doglianze sulla procedibilità restano prive di incidenza decisiva.
  • La motivazione di merito può fondare il giudizio di responsabilità su un insieme convergente di prove, quali dichiarazioni, videoregistrazioni e circostanze oggettive di rinvenimento del bene, purché il ragionamento decisorio sia coerente e non manifestamente illogico.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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