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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08191/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: la ricorrente è stata sottoposta a custodia in carcere dal 6/09/2016 al 21/12/2017 e poi agli arresti domiciliari fino al 24/04/2019, indagata per il reato di cui all'art. 270 bis cod. proc. pen. e successivamente prosciolta con sentenza irrevocabile del 24/04/2019. Contestava che la Corte d'appello di Torino, nel rigettare l'istanza, avesse fondato il diniego su elementi non richiamati nell'ordinanza applicativa della misura, su fatti risalenti (2004-2005) già coperti da proscioglimento ai sensi dell'art. 649 c.p.p., e su un travisamento e una motivazione illogica delle intercettazioni e delle frequentazioni, nonché omissione di specifica motivazione circa la gravità della colpa ai sensi dell'art. 314 c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi di diritto relativi alla nozione di "colpa grave" ostativa al risarcimento per ingiusta detenzione: ha ritenuto rilevanti gli incontri e le frequentazioni documentate tra la ricorrente (e il marito) e soggetti poi condannati per associazione sovversiva (Cospito, Gai, Beniamino), le intercettazioni che indicavano consapevolezza dell'attività criminosa del sodalizio e il comunicato di solidarietà pubblicato dai coniugi, elementi che, nel loro insieme, potevano creare l'apparenza di stabile contiguità col sodalizio e dunque integrare la condizione ostativa prevista dall'art. 314 c.p.p. Conseguentemente è stato confermato il diniego dell'indennizzo e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal resistente.

Norme richiamate

  • art. 270 bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo dell'indagine (partecipazione ad associazione sovversiva). Nel provvedimento è citata come fatto contestato all'indagata, ma la sentenza di merito ha assolto la ricorrente; ciò non impedisce comunque che gli indizi riferibili a quella fattispecie possano essere valutati ai fini della riparazione.

  • art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge). Il ricorso invocava questa disposizione per censurare la valutazione del nesso causale tra la colpa grave e la misura cautelare; la Corte ha ritenuto infondate tali doglianze perché la motivazione della corte territoriale era adeguata.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la causa ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: la "colpa grave" è intesa come comportamento, ancorché non deliberatamente criminoso, che per evidente e macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza abbia dato luogo ad una situazione idonea a far intervenire l'autorità giudiziaria con misure restrittive. La Corte ribadisce che il giudice della riparazione deve valutare, ex ante e con motivazione autonoma, se la condotta del richiedente abbia generato l'apparenza della configurabilità di un illecito penale in rapporto di causa-effetto con la detenzione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto a precedenti proscioglimenti: la Corte osserva che il fatto che alcuni episodi siano stati oggetto di proscioglimento ai sensi dell'art. 649 non esclude la possibilità che, considerati nel loro complesso e unitamente ad altri elementi, essi possano concorrere a formare l'apparenza di contiguità al sodalizio quando valutati ai fini della riparazione.

Massime di principio

  • La "colpa grave" ai fini dell'esclusione dell'indennizzo non coincide con la prova di una responsabilità penale: è sufficiente che la condotta del richiedente abbia, ex ante, creato l'apparenza di una sua partecipazione al reato tale da essere causa o concausa dell'adozione o del mantenimento della misura cautelare.
  • Nel reato associativo le "frequentazioni ambigue" e i contatti ripetuti con soggetti poi riconosciuti parte del sodalizio possono essere valutati come indizi idonei a escludere l'indennizzo, purché il giudice motivi in modo concreto e preciso la loro oggettiva capacità di essere interpretate come indizi di complicità (tipo, qualità e frequenza dei collegamenti).
  • Elementi non ritenuti sufficienti per la condanna nel giudizio di merito possono comunque giustificare il diniego della riparazione se, valutati nel loro insieme, hanno creato l'apparenza di colpevolezza che ha indotto l'autorità a intervenire.
  • Per contrastare un rigetto dell'istanza di riparazione è necessario dimostrare che le condotte indicate non potevano ragionevolmente generare l'apparenza di una partecipazione al reato (es. incontri chiaramente pubblici o con numerose persone estranee, significato diverso delle intercettazioni, esistenza di proscioglimenti decisivi e motivati), e richiedere al giudice della riparazione una valutazione ex ante autonoma e specifica.
  • Il giudice della riparazione deve fornire motivazione precisa e puntuale sul nesso causale tra le condotte del richiedente e l'adozione/mantenimento della misura; l'assenza di tale motivazione può costituire profilo utile per il ricorso.

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